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Decisione (UE) 2023/705

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Decisione UE 2023 705

Decisione (UE) 2023/705 | Modifica requisiti di efficienza energetica marchio ecolabel 

ID 19339 | 30.03.2023

Decisione (UE) 2023/705 della Commissione del 29 marzo 2023 che modifica le decisioni (UE) 2017/175(UE) 2018/680 per quanto riguarda i requisiti di efficienza energetica per le strutture ricettive con marchio Ecolabel UE e per i servizi di pulizia di ambienti interni con marchio Ecolabel UE per determinati prodotti connessi all’energia

GU L 92/19 del 30.3.2023

....

Articolo 1

L’allegato della decisione (UE) 2017/175 è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L’allegato della decisione (UE) 2018/680 è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

...

ALLEGATO I

L’allegato della decisione (UE) 2017/175 è modificato come segue:

(1) il criterio 8 è sostituito dal seguente:

«Criterio 8. Illuminazione a basso consumo

a) Al momento dell’assegnazione della licenza Ecolabel UE:
i) almeno il 40 % di tutte le sorgenti luminose della struttura ricettiva appartiene almeno alla classe A ai sensi dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, quale applicabile al 31 agosto 2021, o almeno alla classe D ai sensi dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione;
ii) almeno il 50 % delle sorgenti luminose ubicate in luoghi ove è probabile che le lampade siano accese oltre cinque ore al giorno appartiene almeno alla classe A ai sensi dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012, quale applicabile al 31 agosto 2021, o almeno alla classe D ai sensi dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2015.
b) Al massimo entro due anni dalla data di assegnazione della licenza Ecolabel UE:
i) almeno l’80 % di tutte le sorgenti luminose della struttura ricettiva appartiene almeno alla classe A ai sensi dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012, quale applicabile al 31 agosto 2021, o almeno alla classe D ai sensi dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2015;
ii) il 100 % delle sorgenti luminose ubicate in luoghi ove è probabile che le lampade siano accese oltre cinque ore al giorno appartiene almeno alla classe A ai sensi dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012, quale applicabile al 31 agosto 2021, o appartiene almeno alla classe D ai sensi dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2015.

NB: le percentuali sono stabilite in riferimento al numero complessivo degli apparecchi di illuminazione idonei al risparmio energetico. Gli obiettivi di cui sopra non sono applicabili se le caratteristiche fisiche degli apparecchi di illuminazione non consentono l’utilizzo di lampade a basso consumo energetico.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta all’organismo competente relazioni scritte che indicano il quantitativo totale di lampade e di apparecchi di illuminazione idonei al risparmio energetico, le ore di funzionamento e il quantitativo di lampade e di apparecchi di illuminazione a risparmio energetico con lampade e apparecchi di illuminazione efficienti sotto il profilo energetico almeno di classe A ai sensi dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012, quale applicabile al 31 agosto 2021, o sorgenti luminose almeno di classe D ai sensi dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2015. Le relazioni comprendono inoltre la spiegazione dell’impossibilità di sostituire lampade e apparecchi di illuminazione le cui caratteristiche fisiche non consentono l’uso di lampade e di apparecchi di illuminazione a basso consumo. Si forniscono due relazioni, la prima alla presentazione della domanda e la seconda al massimo entro due anni dalla data dell’assegnazione.

Fra le caratteristiche fisiche che possono impedire l’uso di lampadine a risparmio energetico si annoverano: l’illuminazione decorativa che necessita di lampade e di apparecchi di illuminazione speciali, l’illuminazione a intensità regolabile, le situazioni in cui l’illuminazione a basso consumo può non essere disponibile. In tal caso, si fornisce la prova a dimostrazione del motivo per cui non sia possibile usare lampade e apparecchi di illuminazione a basso consumo. A titolo di esempio si può includere una prova fotografica del tipo di illuminazione installato.

(2) il criterio 31 è sostituito dal seguente:

«Criterio 31. Apparecchi domestici e illuminazione a basso consumo (massimo 4 punti)

La struttura ricettiva dispone di apparecchiature a basso consumo energetico appartenenti alle seguenti categorie (0,5 punti o 1 punto per ciascuna categoria, massimo 4 punti):

(a) apparecchiature di refrigerazione per uso domestico, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all’unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A++ o superiore, come definita nell’allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, quale applicabile al 28 febbraio 2021, o appartiene almeno alla classe di efficienza energetica D ai sensi dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione;

(b) forni elettrici per uso domestico, dei quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all’unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A++ o superiore, come definita nell’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione;

(c) lavastoviglie per uso domestico, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all’unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A++ o superiore, come definita nell’allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione (*6), quale applicabile al 28 febbraio 2021, o appartiene almeno alla classe di efficienza energetica C ai sensi dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione;

(d) lavatrici per uso domestico, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all’unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A++ o superiore, come definita nell’allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione (*8), quale applicabile al 28 febbraio 2021, o appartiene almeno alla classe di efficienza energetica A ai sensi dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione;

(e) apparecchiature per ufficio, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all’unità più vicina) è conforme a quanto segue:

i. le apparecchiature per ufficio acquistate prima del 20 febbraio 2018 sono qualificate come segue, a norma degli accordi istituiti dalle decisioni (UE) 2015/1402 e 2014/202/UE della Commissione:

- sono conformi al regime Energy Star v6.1 applicabile ai computer;
- sono conformi al regime Energy Star v6.0 applicabile ai display;
- sono conformi al regime Energy Star v2.0 applicabile ai dispositivi per il trattamento di immagini;
- sono conformi al regime Energy Star v1.0 applicabile ai sistemi statici di continuità;
- sono conformi al regime Energy Star v2.0 applicabile ai server per imprese;

ii. le apparecchiature per ufficio acquistate dopo il 20 febbraio 2018 sono qualificate come segue:

- sono conformi al marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I (*12) per quanto riguarda le apparecchiature per ufficio diverse dai display elettronici;
- rientrano almeno nella classe di efficienza energetica E ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, per quanto riguarda i display elettronici;

(f) asciugabiancheria per uso domestico, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all’unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A++ o superiore, come definita nell’allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione;

(g) aspirapolvere per uso domestico, dei quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all’unità più vicina) ha un consumo annuo di energia (AE), calcolato ai sensi dell’allegato II, punto 3, del regolamento delegato (UE) n. 666/2013 della Commissione, inferiore ai 28 kWh/anno;

(h) lampade elettriche e apparecchiature d’illuminazione, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all’unità più vicina) appartiene alla classe A++ o superiore, come definita nell’allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, quale applicabile al 31 agosto 2021, o appartiene almeno alla classe C ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione.

NB: questo criterio non si applica alle apparecchiature e all’illuminazione non disciplinate dai predetti regolamenti per ciascuna categoria (per esempio apparecchiature industriali).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta la documentazione nella quale si indica la classe energetica (certificato Energy Star per la categoria e)) di tutte le apparecchiature per la categoria applicabile acquistate prima del 20 febbraio 2018.

Il richiedente fornisce una copia del certificato di marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I di tutte le apparecchiature pertinenti, oppure la documentazione attestante la conformità ai requisiti della classe energetica (per esempio fatture, schede tecniche e dichiarazioni del fabbricante) di tutte le apparecchiature per la categoria applicabile acquistate dopo il 20 febbraio 2018.

ALLEGATO II

L’allegato della decisione (UE) 2018/680 è così modificato:

(1) il criterio O5 è sostituito dal seguente:

«Criterio O5 - Efficienza energetica degli aspirapolvere (massimo 3 punti)

Il presente criterio disciplina solo gli aspirapolvere che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) n. 666/2013 della Commissione (*). Non rientrano nell’ambito del presente regolamento gli aspiraliquidi, gli aspirapolvere aspiraliquidi, i robot aspirapolvere, gli aspirapolvere industriali, gli aspirapolvere centralizzati, gli aspirapolvere a batteria, le lucidatrici per pavimenti e gli aspiratori per esterni.

Almeno il 40 % degli aspirapolvere (arrotondato all’unità più vicina) di proprietà del richiedente o da questi noleggiato e usato per erogare i servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE ha un consumo annuo di energia (AE), calcolato ai sensi dell’allegato II, punto 3, del regolamento delegato (UE) n. 666/2013:

- inferiore a 28 kWh/anno per gli aspirapolvere acquistati prima del 1° settembre 2017;
- inferiore a 22 kWh/anno per gli aspirapolvere acquistati dopo il 1° settembre 2017.

Valutazione e verifica

Il richiedente fornisce la documentazione attestante la conformità con i requisiti relativi al consumo annuo di energia (per esempio una dichiarazione del fabbricante), congiuntamente all’elenco completo degli aspirapolvere usati per erogare i servizi cui è stato assegnato l’Ecolabel UE.»;

(2) il criterio O10 è modificato come segue:

(a) il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«Il sottocriterio O10 a) è applicabile unicamente nel caso in cui le lavatrici usate siano disciplinate dal regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione nonché dal regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, quali applicabili al 28 febbraio 2021, o dal regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione»;

(b) al punto «O10 a): Etichetta energetica (massimo 2 punti)» è aggiunto quanto segue:

«In alternativa il richiedente accumula punti in base alla percentuale (arrotondata all’unità più vicina) di lavatrici per uso domestico conformi alla classe energetica Ecolabel UE A o B relativamente all’efficienza energetica ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2014, come segue:

- almeno 50 % di lavatrici di classe B o superiore: 1 punto
- almeno 90 % di lavatrici di classe B o superiore: 2 punti
- almeno 50 % di lavatrici di classe A: 2 punti»;

c) alla sezione «Valutazione e verifica», il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«A dimostrazione della conformità al presente criterio si possono allegare le schede prodotto ai sensi dell’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010, quale applicabile al 28 febbraio 2021, o dell’allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2014.»

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