Decreto 30 luglio 2020
ID 12184 | | Visite: 2442 | Legislazione Rifiuti | Permalink: https://www.certifico.com/id/12184 |
Decreto 30 luglio 2020
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2020/362 e (UE) 2020/363 del 17 dicembre 2019, recanti modifiche all'allegato II della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso.
(GU n.295 del 27.11.2020)
...
Articolo unico
Modifiche all’allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All’allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la voce 8. e) è sostituita dalla seguente:
«8 e). Piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85% o più di piombo in peso) | [2] | X» |
b) la voce 8. f) b) è sostituita dalla seguente:
«8 f) b). Piombo in sistemi di connettori a pin conformi, eccetto nell’area di accoppiamento dei connettori di cablaggio del veicolo | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X» |
c) la voce 8. g) è sostituita dalla seguente:
«8. g) i). Piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip Chip» | Veicoli omologati prima del 1° ottobre 2022 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X |
8. g) |
[2] Valida per veicoli omologati prima del 1° ottobre 2022 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X» |
d) è aggiunta la seguente voce 8. k) :
«8 k). Saldatura di applicazioni di riscaldamento con corrente di calore pari o superiore a 0,5 A per relativo giunto saldato a singole lastre laminate con spessore di parete inferiore a 2,1 mm. La presente esenzione non riguarda le saldature dei contatti integrati nel polimero intermedio | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X [4]» |
e) la voce 14 è sostituita dalla seguente:
«14. Cromo esavalente come anticorrosivo, fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante, nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento: i) progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elettrica utile assorbita media inferiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti; ii) progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elettrica utile assorbita media pari o superiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti; iii) progettati per funzionare completamente con riscaldatore non elettrico. |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2020 e pezzi di ricambio per tali veicoli Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2026 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X» |
...
Collegati:
Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209 | Testo consolidato (VFU)