Decreto 26 giugno 2023
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Decreto 26 giugno 2023 / Esenzioni piombo VFU
ID 20018 | 20.07.2023
Decreto 26 giugno 2023 Attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/544, che modifica la direttiva 2000/53/CE per quanto riguarda le esenzioni relative all'uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e in determinati accumulatori.
(GU n.168 del 20.07.2023)
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Articolo unico Modifiche all’allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209
1. L’allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 è sostituito dall’allegato al presente decreto.
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«Allegato II
(articolo 9, comma 1)
Materiali e componenti ai quali non si applica il divieto previsto dall’articolo 9, comma 1.
È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio nonché una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, dicadmio.
Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2003, ad eccezione delle masse di equilibratura delle ruote, delle spazzole in carbonio dei motori elettrici e delle guarnizioni dei freni, non si applicano le disposizioni dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
Materiali e componenti |
Ambito di applicazione e data di scadenza dell’esenzione |
Materiali e componenti che possono essere rimossi prima di un ulteriore trattamento a condizione che siano etichettati o resi identificabili con altri mezzi appropriati |
Piombo come elemento di lega |
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1 a). Acciaio destinato a lavorazione meccanica e componenti di acciaio galvanizzato per rivestimento discontinuo per immersione a caldo, contenenti, in peso, al massimo lo 0,35% di piombo |
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1 b). Lamiera di acciaio galvanizzato di continuo contenente, in peso, al massimo lo 0,35% di piombo |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio |
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2 a). Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, al massimo il 2% di piombo |
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005 |
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2 b). Alluminio contenente, in peso, al massimo l’1,5% di piombo |
Come pezzi di ricambio per i vei- coli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008 |
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2 c) i). Leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica contenenti, in peso, al massimo lo 0,4 % di piombo |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2028 e loro pezzi di ricambio |
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2 c) ii). Leghe di alluminio non incluse nella voce 2 c) i) contenenti, in peso, al massimo lo 0,4 % di piombo [2] |
[1] |
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3. Leghe di rame contenenti al massimo il 4% di piombo in peso |
[3] |
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4 a). Cuscinetti e pistoni |
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008 |
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4 b). Cuscinetti e pistoni utilizzati nei motori, nelle trasmissioni e nei compressori per impianti di condizionamento |
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2011 |
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Piombo e composti di piombo nei componenti |
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5 a). Piombo negli accumulatori utilizzati nei sistemi ad alta tensione [4] usati solo per la propulsione dei veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2019 e loro pezzi di ricambio |
X |
5 b) i). Piombo negli accumulatori: 1) utilizzati in applicazioni a 12V 2) utilizzati in applicazioni a 24 V nei veicoli per uso speciale quali definiti all’art. 3 del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento e del Consiglio(1) |
[3] |
X |
5 b) ii). Piombo negli accumulatori utilizzati in applicazioni non incluse nella voce 5 a) né 5 b) i) |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e loro pezzi di ricambio |
X |
6. Masse smorzanti |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio |
X |
7 a). Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore |
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005 |
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7 b). Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore contenenti, in peso, al massimo lo 0,5% di piombo |
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2006 |
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7 c). Agenti leganti per elastomeri utilizzati nell’apparato propulsore contenenti, in peso, al massimo lo 0,5% di piombo |
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2009 |
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8 a). Piombo nelle saldature per collegare compo- nenti elettrici ed elettronici a schede elettroniche e piombo nelle rifiniture su terminazioni di componenti diversi dai condensatori elettrolitici in alluminio, su pin di componenti e su schede elettroniche |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio |
X [5] |
8 b). Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche diverse dalle saldature su schede elettroniche o su vetro |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2011 e loro pezzi di ricambio |
X [5] |
8 c). Piombo nelle rifiniture di terminali di condensatori elettrolitici in alluminio |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2013 e loro pezzi di ricambio |
X [5] |
8 d). Piombo utilizzato nelle saldature su vetro nei sensori di flusso di massa dell’aria |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2015 e loro pezzi di ricambio |
X [5] |
8 e). Piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti almeno l’85% di piombo in peso) |
[1] |
X [5] |
8 f) i). Piombo in sistemi di connettori a pin conformi |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2017 e loro pezzi di ricambio |
X [5] |
8 f) ii). Piombo in sistemi di connettori a pin conformi, eccetto nell’area di accoppiamento dei connettori di cablaggio del veicolo |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e loro pezzi di ricambio |
X [5] |
8 g) i). Piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la configurazione Flip Chip |
Veicoli omologati prima del 1° ottobre 2022 e loro pezzi di ricambio |
X [5] |
8 g) ii). Piombo nelle saldature destinate alla rea- lizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la configurazione Flip Chip qualora tale connessione elettrica consista di uno qualsiasi dei seguenti elementi: 1) un nodo tecnologico del semiconduttore di 90 nm o di dimensionimaggiori; 2) una matrice unica di 300 mm² o di dimensioni maggiori in qualsiasi nodo tecnologico del semicon- duttore; 3) package di matrici impilate di 300 mm² o di dimensioni maggiori o interposer di silicio di 300 mm² o di dimensionimaggiori. |
[1] Veicoli omologati a partire dal 1° ottobre 2022 e loro pezzi di ricambio |
X [5] |
8 h). Piombo nelle saldature per fissare i dissipatori di calore al radiatore in assemblaggi di semicondut- tori di potenza con un circuito integrato con un’area di proiezione minima di 1 cm² e una densità di corrente nominale minima di 1 A/mm² di superficie del circuito integrato di silicio |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio |
X [5] |
8 i). Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche su vetro ad eccezione delle saldature su lastre di vetro laminate |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio |
X [5] |
8 j). Piombo nelle saldature di lastre laminate |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2020 e loro pezzi di ricambio |
X [5] |
8 k). Saldatura di applicazioni di riscaldamento con corrente di calore pari o superiore a 0,5 A per relativo giunto saldato a singole lastre laminate con spessore di parete inferiore a 2,1 mm. Questa esenzionenon si applica alle saldature dei contatti integrati nel polimero intermedio |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e loro pezzi di ricambio |
X [5] |
9. Sedi di valvole |
Come pezzi di ricambio per tipi di motore sviluppati prima del 1° luglio 2003 |
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10 a). Componenti elettrici e elettronici contenenti piombo in vetro o in ceramica, in una matrice di vetro o ceramica, in un materiale vetroceramico o in matrici di vetroceramica. Questa esenzione non si applica all’uso di piombo in: i) vetro delle lampadine e smalto vetroso delle candele, ii) materiali ceramici dielettrici di componenti indi- cati alle voci 10 b), 10 c) e 10d) |
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X [6] (per componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori) |
10 b). Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti |
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10 c). Piombo nei materiali ceramici dielettrici in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio |
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10 d). Piombo nei materiali ceramici dielettrici di condensatori utilizzati per compensare le deviazioni, dovute all’effetto termico, di sensori in sistemi sonar ultrasonici |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2017 e loro pezzi di ricambio |
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11. Inneschi pirotecnici |
Veicoli omologati prima del 1° luglio 2006 e loro pezzi di ricambio |
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12. Materiali termoelettrici contenti piombo utilizzati nell’industria automobilistica per ridurre le emissioni di CO2 mediante il recupero dei gas di scarico |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2019 e loro pezzi di ricambio |
X |
Cromo esavalente |
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13 a). Rivestimenti anticorrosione |
Come pezzi di ricambio per veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2007 |
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13 b). Rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai |
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008 |
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14. Cromo esavalente come anticorrosivo, fino allo 0,75% in peso nella soluzione refrigerante,nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento: a) progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elettrica utile assorbita media inferiore a 75 W in condizioni di funzionamentocostanti; b) progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elettrica utile assorbita media pari o superiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti; c) progettati per funzionare completamente con riscaldatori nonelettrici |
Per a): veicoli omologati prima del 1° gennaio 2020 e loro pezzi diricambio Per b): veicoli omologati prima del 1° gennaio 2026 e loro pezzi diricambio |
X |
Mercurio |
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15 a). Lampade a luminescenza per proiettori |
Veicoli omologati prima del 1° luglio 2012 e loro pezzi di ricambio |
X |
15 b). Tubi fluorescenti utilizzati nei visualizzatori del quadro strumenti |
Veicoli omologati prima del 1° luglio 2012 e loro pezzi di ricambio |
X |
Cadmio |
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16. Accumulatori per veicoli elettrici |
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008 |
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(1) regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE.
Note alla tabella:
[1] questa esenzione sarà riesaminata nel 2024;
[2] si applica alle leghe di alluminio in cui il piombo non è introdotto intenzionalmente ma è presente a causa dell’uso di alluminio riciclato;
[3] questa esenzione sarà riesaminata nel 2025;
[4] sistemi aventi una tensione > 75 V in corrente continua ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86 recante «Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione»;
[5] demolizione se, in correlazione con la voce 10 a), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Ai fini della presente nota non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal costruttore nella linea di produzione;
[6] demolizione se, in correlazione con le voci da 8 a) a 8 k), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Ai fini della presente nota non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal costruttore nella linea di produzione.
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Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209 | Testo consolidato (VFU)
Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209 - Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. (GU n.182 del 07.08.2003 - SO n. 128)
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