Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
45.538
/ Documenti scaricati: 34.363.727
/ Documenti scaricati: 34.363.727
Sez. III del 15 ottobre 2018, n. 46699 - Per deposito controllato o temporaneo, si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, quando siano presenti precise condizioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, all’organizzazione tipologica del materiale e al rispetto delle norme tecniche elencate nel d.lgs. n. 152/2006.
Tale deposito è libero, non disciplinato dalla normativa sui rifiuti (ad eccezione degli adempimenti in tema di registri di carico e scarico e del divieto di miscelazione), anche se soggetto ai principi di precauzione e di azione preventiva che, in base alle direttive comunitarie, devono presiedere alla gestione dei rifiuti, per cui, in difetto di anche uno solo di tali requisiti, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma va considerato:
È stato poi precisato (Sez. 3, n. 23497 del 17/04/2014) che l’onere della prova in ordine alla sussistenza delle condizioni fissate dall’art. 183 del d.lgs. n. 152/2006 per la liceità del cd. deposito controllato o temporaneo, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria.
...
Collegati:
State Aid SA.38635 (2014/NN) - Italy - Reductions of the renewable and cogeneration surcharge f...

ID 23850 | 19.04.2025 / DM in allegato
Decreto 7 aprile 2025
Criteri ambientali minimi per l'affidamento del s...

ID 15745 | 13.02.2022 / Documento allegato Min. Salute
Come noto, in Europa gli standard quali/quantitativi per l’acqua destinata al co...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024