Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Sez. III del 15 ottobre 2018, n. 46699 - Per deposito controllato o temporaneo, si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, quando siano presenti precise condizioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, all’organizzazione tipologica del materiale e al rispetto delle norme tecniche elencate nel d.lgs. n. 152/2006.
Tale deposito è libero, non disciplinato dalla normativa sui rifiuti (ad eccezione degli adempimenti in tema di registri di carico e scarico e del divieto di miscelazione), anche se soggetto ai principi di precauzione e di azione preventiva che, in base alle direttive comunitarie, devono presiedere alla gestione dei rifiuti, per cui, in difetto di anche uno solo di tali requisiti, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma va considerato:
È stato poi precisato (Sez. 3, n. 23497 del 17/04/2014) che l’onere della prova in ordine alla sussistenza delle condizioni fissate dall’art. 183 del d.lgs. n. 152/2006 per la liceità del cd. deposito controllato o temporaneo, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria.
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Collegati:
Metodologia di misura del rumore aeroportuale
(G.U. n. 267 del 15 novembre 1997)
Collegati
DPR 11 dicembre 1997 n. 496
DPR 9 novembre 1999 n. 476
DPCM 14 novembre 1997
Legge...
Linee guida SNPA n. 25/2020
Il documento è una guida per la valutazione dei rischi ai sensi dell’Art. 28 comma 2 ...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024