Informazione tecnica HSE

~ 2000 / 2026 ~

// Documenti disponibili n: 47.049
// Documenti scaricati n: 37.528.630

Featured

Interpello ambientale 30.03.2026 - Qualificazione impianti di incenerimento come operazioni di recupero energetico (R1)

Interpello ambientale 30.03.2026_Impianti di incenerimento

Interpello ambientale 30.03.2026 - Qualificazione impianti di incenerimento come operazioni di recupero energetico (R1)

ID 25901 | 01.04.2026 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
.
..

Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 18.03.2026

OGGETTO: Interpello ai sensi dell'articolo 3-septies del d.lgs. 152 del 2006 - chiarimenti in merito all'applicazione della normativa ambientale nazionale ed europea in materia di qualificazione degli impianti di incenerimento come operazioni di recupero energetico (R1).

QUESITI

Con istanza di interpello ex articolo 3-septies del d.lgs. 152 del 2006, il Comune di Galluccio (CE) ha richiesto alcuni chiarimenti interpretativi in materia di qualificazione degli impianti di incenerimento autorizzati come impianti di recupero energetico (R1). In particolare, l'istante pone i seguenti quesiti:

1) Se la qualifica di operazione di recupero energetico (R1) per un impianto di incenerimento possa ritenersi automaticamente acquisita per effetto del solo rilascio dell'A.I.A., ovvero se debba essere considerata subordinata alla determinazione annuale dell'indice di efficienza energetica R1 e alla sua verifica da parte dell'ente competente.
2)  Se, in assenza della determinazione e verifica dell'indice R1, un impianto autorizzato formalmente come R1 debba essere giuridicamente qualificato come impianto di smaltimento (operazione D10), con tutte le conseguenze normative, fiscali e sanzionatorie che ne derivano.
3)  Se un gestore possa autonomamente qualificare l'impianto come coinceneritore al fine di sottrarsi all'obbligo di calcolo dell'indice R1, in assenza di una espressa qualificazione in tal senso nel titolo autorizzativo e senza che l'ente competente abbia definito una formula alternativa ai sensi de/la normativa vigente.
4)  Se l'assenza di verifiche annuali sull'indice R1 da parte dell'ente autorizzativo integri una violazione degli obblighi di vigilanza e controllo previsti dal d.lgs. 152 del 2006 e dal D.M. 134/2016.
5)  Se la qualificazione di ''impianti strategici di preminente interesse nazionale' ai sensi dell'art. 35 della legge 11 novembre 2014, n. 164, debba intendersi riferita esclusivamente agli impianti di incenerimento operanti in regime di recupero energetico (operazione R1), come esplicitato al comma 1 e 3, ovvero se tale qualificazione possa estendersi anche ad impianti che non svolgano operazioni di recupero energetico.

[...] In allegato

Fonte: MASE

Collegati

Allegati (Riservati) Abbonati Ambiente

Articoli correlati Ambiente

Image

Sicurezza L.

Image

Ambiente

Image

Normazione

Image

Marcat. CE

Image

P. Incendi

Image

Chemicals

Image

Impianti

Image

Macchine

Image

Merci P.

Image

Costruzioni

Image

Trasporti

Image

HACCP

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
Sede: Via Madonna Alta 138/A - 06128 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024