La CITES è stata redatta a seguito di una risoluzione adottata nel 1963 durante una riunione dei membri della IUCN (International Union for Conservation of Nature).
Il testo della convenzione è stato infine concordato in un incontro dei rappresentanti di 80 Paesi a Washington DC., Stati Uniti d'America, il 3 marzo 1973, e il 1° luglio 1975 è entrato in vigore. Viene ratificata in Italia con Legge 19 dicembre 1975, n. 874 ed è attualmente disciplinata anche dal Regolamento (CE) 338/97.
La Legge 7 febbraio 1992 n. 150 disciplina i reati relativi all'applicazione della Convenzione.
Le Appendici CITES I, II, III
Le specie possono essere elencate in una delle tre Appendici CITES, in gran parte dei casi secondo lo status delle loro popolazioni e secondo l’impatto che il commercio internazionale può avere.
- L’Appendice I elenca le specie minacciate di estinzione che sono o possono essere influenzate dal commercio internazionale; in generale per tali specie è vietato ogni commercio internazionale, sebbene alcuni casi possano essere autorizzati in circostanze eccezionali.
- La maggior parte delle specie, comunque, è elencata nell’Appendice II che include specie non necessariamente minacciate di estinzione, ma che possono diventarlo se il loro commercio non è severamente disciplinato. Nell’Appendice II sono anche elencate alcune specie perché simili a quelle già elencate; elencando queste specie «simili» si aiutano le Autorità di Gestione e le forze dell’ordine a controllare più facilmente il 9 commercio internazionale. Il commercio internazionale delle specie di piante e animali elencate nell’Appendice II è consentito solo per le spedizioni accompagnate da permessi validi.
- L’Appendice III include specie soggette a regolamentazione in un particolare Stato membro e per le quali è necessaria la collaborazione degli altri Stati membri al fine di controllarne il commercio
Regolamento (CE) 338/97 e Convenzione CITES
Il Regolamento (CE) 338/97 disciplina del commercio internazionale e interno di animali e piante selvatiche per tutti gli Stati Membri dell’UE.
Prevede quattro Allegati (A, B, C e D); gli Allegati A, B e C corrispondono in linea di massima alle Appendici I, II e III della CITES ma contengono anche alcune specie non elencate dalla CITES, protette dalla legislazione interna dell’UE.
L’Allegato D, per il quale non esiste un equivalente nella CITES, include alcune specie non elencate negli allegati da A, B, C ma per le quali l'importanza del volume delle importazioni comunitarie giustifica una vigilanza.
Per conformarsi agli altri strumenti dell’UE sulla protezione delle specie native, come la Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE) e la Direttiva Uccelli (Direttiva 79/409/CEE, abrogata dalla Direttiva 2009/147/CE) alcune specie indigene elencate nelle Appendici II e III della CITES sono incluse nell’Allegato A.
Gli Stati membri possono adottare misure nazionali più restrittive, ad esempio riguardo alla detenzione o al commercio di specie elencate negli Allegati.
Legge 7 febbraio 1992, n. 150
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla Legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica.
(GU n.44 del 22.02.1992)
Legge 19 dicembre 1975, n. 874
Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973.
(GU n.49 del 24-2-1976 - SO)