Oggetto: Interpello ex art 3-septies del
D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 - Interpretazione dell'articolo 243, comma 3, del
Testo unico ambientale
Il quesito
Con istanza di interpello prot. n. 12938/2025 del 04-04-2025, acquisita in pari data al prot. 63942/MASE, la Provincia di Viterbo ha chiesto “chiarimenti in merito all'interpretazione dell'articolo 243, comma 3 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
L’Amministrazione interpellante, dopo avere riportato il testo dell’art. 243 del D.Lgs. n. 152 del 2006, in relazione al comma 3 ha segnalato che “La locuzione "e in esercizio in loco" potrebbe essere interpretata nel senso di imporre, pur in presenza di idonei impianti depurativi esterni collegabili tramite un sistema stabile di collettamento, un ulteriore trattamento delle acque emunte mediante un impianto depurativo realizzato necessariamente all'interno del sito oggetto di bonifica.
Questa interpretazione potrebbe comportare paradossalmente degli aggravi procedimentali che contrasterebbero con la necessita di agevolare i processi di risanamento ambientale”.
In ragione di quanto sopra ha interpellato questo Ministero al fine “di chiarire univocamente la portata della disposizione in oggetto e di confermare la correttezza dell’interpretazione secondo cui l'immissione di acque emunte nei corpi idrici superficiali o in fognatura possa avvenire, certamente previo trattamento in impianti depurativi idonei, ma che non siano necessariamente realizzati all'interno dei siti oggetto di bonifica.
In tal modo si chiarirebbe definitivamente la possibilità di trattare le acque emunte anche in impianti depurativi idonei, esterni al sito, senza dover necessariamente predisporre un impianto di trattamento all'interno del sito oggetto di bonifica”.
[...]
Riscontro al quesito
L’art. 243 disciplina la gestione delle acque sotterranee emunte nell’ambito degli interventi di cui al Titolo V, Parte quarta, del D.Lgs. n. 152 del 2006.
In particolare, il comma 3 prevede che lo scarico delle acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo.
Per quanto concerne, in particolare, l’individuazione dell’impianto di trattamento da utilizzare per la decontaminazione delle acque di falda, che deve essere tecnicamente idoneo a garantire un’effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore (comma 6), la disposizione in esame offre una duplice possibilità:
a) “presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda”; oppure
b) “presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei”.
L’opzione sub a) si sostanzia nell’utilizzo di un impianto dedicato al trattamento delle acque di falda, che deve essere autorizzato ai sensi dell’art. 242, comma 7 (che fa espresso riferimento anche allo scarico delle acque emunte dalle falde), D.Lgs. n. 152 del 2006, e, per i siti di interesse nazionale, ai sensi dell’art. 252, comma 6 del medesimo decreto legislativo.
L’opzione sub b), consente, invece, di utilizzare un impianto di trattamento delle acque reflue industriali esistente e in esercizio, quindi, non dedicato al trattamento delle acque emunte e avente un proprio autonomo regime giuridico.
Così riscostruito il quadro normativo di riferimento, l’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 243 non consente di ritenere che gli impianti di trattamento delle acque emunte debbano necessariamente essere realizzati all'interno dei siti oggetto di bonifica.
In altri termini, si ritiene che la locuzione “in loco” riferita agli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e in esercizio (opzione sub b) non possa assumere il medesimo significato della locuzione “nel sito”.
La nozione di “sito”, infatti, è una nozione tipica della normativa in materia di bonifica (art.240, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152 del 2006), sicché, qualora il Legislatore avesse effettivamente voluto che gli impianti di trattamento delle acque emunte fossero localizzati nel medesimo sito di bonifica, avrebbe utilizzato la nozione di sito prevista dal Titolo V.
Alla locuzione “in loco” deve, pertanto, attribuirsi un diverso significato (letteralmente “nel luogo”) non necessariamente coincidente con la locuzione “nel sito”.
Ne è prova il fatto che la locuzione “in sito” si rinviene nei commi 1 e 6 in riferimento alla possibilità di utilizzate le acque emunte trattate nei cicli produttivi in esercizio; sicché, nella misura in cui non è stata utilizzata la medesima espressione per gli impianti di trattamento, è ragionevole ritenere che le due locuzioni (in loco e nel sito), anche nelle intenzioni del Legislatore, abbiano un significato diverso.
[...] Segue in allegato