Oggetto: Istanza di interpello ambientale ex art 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006 per la richiesta di interpretazione autentica lettera a) comma 1 dell’art. 6-bis D.lgs 28/2011 smi.
Con nota acquisita con prot. n. 0183079 del 09/10/2024 codesta Associazione ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del D.Lgs. n. 152/2006, avente ad oggetto, la richiesta di interpretazione autentica della lettera a) del comma 1 dell’art. 6-bis D.lgs 28/2011 smi.
L’associazione evidenzia che l’art. 6-bis del D.lgs 28/2011 smi introdotto con l’articolo 56, comma 1, della Legge n. 120 del 2020 statuisce che:
“1. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento, ricadono nelle seguenti categorie:
a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20 per cento e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori;...”
In proposito l’associazione chiede se nella verifica della soglia prevista alla lettera a) comma 1 dell’art. 6-bis del D.Lgs 28-2011, in assenza di indicazioni normative puntuali diverse, in base ai principi di logica immanenti al sistema, tra i quali devono senz’altro includersi le regole dell’aritmetica, risulta corretta l’applicazione del criterio aritmetico di arrotondamento alla soglia del 20 per cento, espressa in numeri interi, indicata nella lettera a) comma 1 dell’art. 6-bis del D.Lgs 28-2011.
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Con riferimento all’istanza formulata da codesto Ente si premette che la richiesta di interpretazione autentica formulata non potrà trovare alcun seguito posto che si tratta di attività riservata al Legislatore, chiamato a dirimere gli eventuali dubbi in ordine ad una norma dal medesimo emanata.
L’istituto dell’interpello ambientale, disciplinato dall’art 3 septies del D.Lgs. n. 152/2006, consente ai soggetti ivi espressamente individuati di proporre istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale.
Il medesimo articolo precisa altresì che “le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza”.
Tanto premesso, richiamata la funzione dell’istituto dell’interpello ambientale, la scrivente provvederà a fornire riscontro all’istanza formulata in ottemperanza a quanto indicato dall’art. 3 septies del D.Lgs. n. 152/2006.
Con riferimento al quesito posto, in base al principio generale per cui ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit, occorre attenersi al dettato normativo, il quale non effettua alcun riferimento al criterio aritmetico di arrotondamento, anche in coerenza con l’applicazione delle soglie, già presenti quali limiti dimensionali e quantitativi, relative alle varie categorie di opere in materia di VIA di cui agli allegati alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006.
Stante quanto sopra rappresentato non si ritiene possa trovare applicazione l’operazione di arrotondamento alla soglia del 20 per cento di cui all’art 6 bis comma 1 lettera a) del D.lgs 28/2011 dovendosi fare riferimento unicamente al valore risultante da detto calcolo percentuale.