Informazione tecnica HSE

~ 2000 / 2026 ~

// Documenti disponibili n: 49.607
// Documenti scaricati n: 42.903.679
// Newsletter n: 4700

Featured

Interpello ambientale 12.10.2026 / Pfas nelle acque sotterranee

Interpello ambientale 12.10.2026 Pfas nelle acque sotterranee

Interpello ambientale 12.10.2026 / Pfas nelle acque sotterranee

ID 27308 | 16 Ottobre 2026 / Allegato

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o provi o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
...

Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica può fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 12.10.2026

OGGETTO: Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Interpello ex art. 3 septies del  D.Lgs. 152/2006 - richiesta parere in merito all'applicabilità delle procedure del titolo V parte quarta in caso di accertata presenza di sostanze perfluoroalchiliche nelle acque sotterranee.

Il quesito

Con nota prot. 2927/P del 5 marzo 2026, acquisita in pari data al prot. 49498/MASE, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ha formulato un interpello in ordine all’applicabilità delle procedure di bonifica (Titolo V alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006) in caso di accertata presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque sotterranee.

In particolare, dopo avere richiamato la normativa sulle acque potabili (D.Lgs. n. 102/2025) e quella sui siti contaminati (Titolo V alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006), ha formulato il seguente quesito: “se nel caso sia accertata la presenza di un plume di sostanze perfluoroalchiliche nella matrice acque sotterranee trovino applicazione le procedure di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e quale sia la procedura da seguire per l’individuazione delle sostanze tossicologicamente affini, al fine di verificare se ci sia il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e quindi se ci si trovi in presenza di un sito potenzialmente contaminato.

In caso contrario, se non fossero applicabili le procedure di cui al Titolo V, si chiede se il deterioramento della risorsa idrica sotterranea rientri esclusivamente nella fattispecie di cui alla Parte Sesta del D. Lgs. 152/2006”.

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, in particolare il Titolo V della Parte quarta (artt. 239 ss).

Riscontro al quesito

Si riportano di seguito le valutazioni tecniche degli Istituti nazionali ISPRA e ISS, acquisiti rispettivamente al protocollo del Ministero n. 117600 del 4 giugno 2026 e n. 169058 del 6 agosto 2026.

Sull’applicazione le procedure di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006

In via preliminare, si osserva che la disciplina del Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 trova applicazione alle matrici ambientali ricomprese nel concetto di “sito”, espressamente riferito anche alle acque sotterranee.

L’art. 240, comma 1, lett. b), definisce le concentrazioni soglia di contaminazione quali livelli di contaminazione delle matrici ambientali al di sopra dei quali sono necessarie la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito-specifica; la lett. d) definisce il “sito potenzialmente contaminato” come il sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti risultino superiori alle CSC, in attesa degli esiti della caratterizzazione e dell’analisi di rischio.

Ne consegue che, ove la presenza di PFAS nelle acque sotterranee sia riferibile a una sorgente localizzata o comunque a un ambito spaziale riconducibile a un sito ai sensi del Titolo V, la sola circostanza che tali sostanze non siano espressamente elencate nella Tabella 2 dell’Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 non appare, di per sé, sufficiente a escludere l’applicabilità del procedimento di bonifica.

Si ritiene tuttavia necessario che l’eventuale attivazione del procedimento sia fondata su un’istruttoria tecnico-scientifica adeguatamente motivata, evitando automatismi impropri tra valori appartenenti a discipline diverse. In particolare, i valori previsti per i PFAS nell’ambito della disciplina delle acque destinate al consumo umano, così come i valori soglia previsti nella disciplina sullo stato chimico di un corpo idrico sotterraneo, non possono essere automaticamente assunti quali CSC ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.

Va inoltre considerato che, qualora la presenza di PFAS assuma caratteristiche di diffusività areale e non risulti riconducibile, allo stato della documentazione, a una specifica sorgente puntuale o a un sito determinato, potrebbe venire in rilievo la disciplina di cui all’art. 239, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, relativa alle aree caratterizzate da inquinamento diffuso, per le quali gli interventi di bonifica e ripristino ambientale sono disciplinati dalle Regioni con appositi piani e comunque nel rispetto dei criteri generali del Titolo V.

Sulla procedura da seguire per l’individuazione delle sostanze tossicologicamente affini

Preliminarmente, è opportuno evidenziare che la previsione contenuta nell’Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, secondo cui “Per le sostanze non esplicitamente indicate in Tabella i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine”, è espressamente riferita alla Tabella 1, relativa a suolo e sottosuolo, mentre la Tabella 2, relativa alle acque sotterranee, non contiene una disciplina altrettanto espressa e autonoma per le sostanze non tabellate.

Pertanto, per la matrice acque sotterranee, il criterio della sostanza tossicologicamente più affine dovrebbe essere inteso come criterio tecnico di supporto, da applicare con adeguata motivazione istruttoria, e non come una puntuale previsione normativa.

In via generale, si rileva che i PFAS costituiscono una vasta classe di migliaia di sostanze chimiche sintetiche largamente utilizzate e caratterizzate da comportamenti differenziati in termini di mobilità, persistenza, bioaccumulabilità e pericolosità Pertanto, in base a quanto riconosciuto a livello scientifico internazionale e dagli istituti europei, un approccio fondato esclusivamente sulla gestione delle singole sostanze potrebbe non risultare pienamente adeguato a rappresentare la complessità del quadro di contaminazione anche in termini di prevenzione dei rischi derivanti.

Premesso quanto sopra, si riportano, sulla scorta delle principali fonti internazionali e della letteratura scientifica più aggiornata, le osservazioni di carattere sanitario in merito ai seguenti aspetti:

- Applicabilità ai PFAS del criterio di “sostanza tossicologicamente più affine” di cui all’Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta, del D.Lgs. 152/2006 e definizione di valori di riferimento PFAS-specifici utilizzabili nei procedimenti di bonifica;
- Applicabilità ai PFAS delle procedure di Analisi di Rischio sito-specifica di cui all’Allegato 1, Titolo V, Parte Quarta, del D.Lgs. 152/2006;
- Tutela sanitaria della risorsa idrica sotterranea.

Applicabilità ai PFAS del criterio di “sostanza tossicologicamente più affine” e definizione di valori di riferimento PFAS-specifici

Alla luce delle valutazioni scientifiche internazionali più recenti, i PFAS non possono essere considerati una classe tossicologicamente omogenea. La letteratura e i documenti di OMS, EFSA ed EEA evidenziano infatti una marcata eterogeneità strutturale, tossicocinetica e tossicologica, che rende non giustificabile l’applicazione del criterio della “sostanza tossicologicamente più affine” alla famiglia dei PFAS.

L’OMS, in un recente documento del 2026, sui principali PFAS ingeriti e sui relativi effetti sanitari, afferma che non è fattibile né scientificamente giustificato valutare simultaneamente tutti i PFAS e tutti gli endpoint di salute. Per questo motivo individua un sottoinsieme di composti prioritari e specifiche categorie di effetti tossicologici da approfondire.

Questa impostazione conferma che i PFAS devono essere valutati attraverso una selezione di sostanze e gruppi prioritari, e non come un’unica categoria dotata di caratteristiche tossicologiche uniformi.
 
La stessa cautela emerge dalle valutazioni EFSA, che limitano gli approcci cumulativi ai soli PFAS per i quali siano dimostrati effetti, tossicocinetica e modalità d’azione comparabili. Anche l’EEA distingue tra PFAS a catena lunga, a catena corta, di nuova generazione e polimerici, evidenziando differenze nei comportamenti ambientali e nelle modalità di accumulo.

La letteratura tossicologica conferma, inoltre, che i diversi PFAS possono presentare effetti critici, potenze, curve dose-risposta e meccanismi d’azione differenti. Anche per composti ampiamente studiati, come PFOA e PFOS, non emerge un unico meccanismo d’azione condiviso, circostanza che rende problematica l’estensione generalizzata del concetto di affinità tossicologica all’intera classe.

Anche il ricorso a fattori di potenza relativa presenta rilevanti criticità, in quanto richiede la disponibilità di endpoint critici comuni, curve dose-risposta comparabili, meccanismi d’azione condivisi e dati tossicologici sufficientemente robusti per le singole sostanze; condizioni che, allo stato delle conoscenze, non risultano soddisfatte per l’insieme dei PFAS. Ne consegue che né il criterio della sostanza tossicologicamente più affine né l’utilizzo generalizzato di fattori di potenza relativa possono essere assunti come base scientificamente adeguata allo stato attuale per una valutazione dell’insieme dei PFAS nell’ambito dei procedimenti di bonifica.

Un ulteriore elemento di criticità riguarda la non piena disponibilità di valori tossicologici noti, condivisi e consolidati per molti PFAS, inclusi singoli composti per i quali il quadro scientifico è ancora in evoluzione.

I valori guida sanitari sono infatti oggetto di periodiche revisioni alla luce di nuove evidenze tossicologiche e metodologiche: è il caso, ad esempio, dell’acido trifluoroacetico (TFA), per il quale EFSA ha recentemente aggiornato i valori di riferimento, riducendo l’Acceptable Daily Intake da 0,05 a 0,014 mg/Kg pc-giorno e introducendo una Acute Reference Dose di 0,07 mg/Kg pc. Tale aggiornamento, fondato su nuovi dati relativi anche agli effetti sugli ormoni tiroidei e accompagnato dall’individuazione di ulteriori incertezze scientifiche, evidenzia come i parametri tossicologici dei PFAS non possano essere considerati statici o definitivamente consolidati. Ne deriva che, allo stato attuale delle conoscenze, risulta problematico definire valori di CSC pienamente consolidati non solo per la classe dei PFAS nel suo complesso, ma anche per singoli composti, laddove i relativi valori tossicologici siano assenti, incompleti o suscettibili di revisione.

In conclusione, alla luce dell’eterogeneità strutturale, tossicocinetica e tossicologica dei PFAS, non sussistono i presupposti scientifici per applicare a tale classe di sostanze il criterio della “sostanza tossicologicamente più affine” ai fini della definizione di valori di screening (CSC) per i PFAS.

Applicabilità ai PFAS delle procedure di Analisi di Rischio sito-specifica di cui all’Allegato 1, Titolo V, Parte Quarta, del D.Lgs. 152/2006

Le procedure di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica previste dall’Allegato 1, Titolo V, Parte Quarta, del D.Lgs. 152/2006 sono state sviluppate principalmente per contaminanti per i quali siano disponibili parametri tossicologici, dati dose-risposta, modelli di trasporto e informazioni tossicocinetiche sufficientemente consolidati. Per i PFAS, tali presupposti risultano spesso assenti o caratterizzati da significativa incertezza.
 
In particolare, l’applicazione dell’analisi di rischio ai PFAS pone criticità connesse alla definizione dei contaminanti indice da valutare nell’ambito dell’intera famiglia (dell’ordine delle migliaia di sostanze), alla carenza di valori tossicologici robusti per molte sostanze di interesse ambientale/sanitario, all’assenza di una comprovata affinità tossicologica dell’intera classe e alla difficoltà di valutare miscele complesse, costituite da PFAS storicamente impiegati, composti a catena corta, precursori, prodotti di degradazione e sostanze di nuova generazione.

Ulteriori elementi di incertezza derivano dalla variabilità dei meccanismi di trasporto e destino ambientale dei diversi PFAS, dalla possibile trasformazione di precursori in composti più persistenti e dalla mancanza di consenso definitivo sugli endpoint tossicologici critici da utilizzare nella valutazione sanitaria.

Tali criticità risultano confermate dai principali riferimenti scientifici internazionali. L’OMS, nel documento del 2026 sui PFAS ingeriti e sui relativi effetti sanitari, non propone una valutazione indistinta dell’intera classe, ma adotta un approccio di prioritizzazione fondato sulla combinazione di dati di occorrenza, biomonitoraggio umano ed evidenze sugli effetti sanitari. Tale revisione ha identificato 77 PFAS nella base informativa sull’occorrenza e 66 PFAS nella base informativa sugli effetti sanitari, raccomandando tuttavia solo 18 PFAS e sei categorie di effetti per successive valutazioni sistematiche di approfondimento. Questo dato è rilevante ai fini dell’Analisi di Rischio, poiché evidenzia che il quadro conoscitivo disponibile non consente, allo stato, di disporre per l’intera classe dei PFAS di valori tossicologici, endpoint critici, relazioni dose-risposta e criteri di selezione dei contaminanti indice sufficientemente consolidati. Inoltre, l’OMS considera la landscape review come base preliminare per successive revisioni sistematiche finalizzate allo sviluppo di valori sanitari di riferimento, confermando che tali valori non risultano ancora compiutamente definiti per l’insieme dei PFAS prioritari. Di conseguenza, l’utilizzo dei dati OMS a supporto dell’Analisi di Rischio, e in particolare della modalità inversa, incontra un limite sostanziale: i modelli inversi richiedono parametri tossicologici e percorsi di esposizione già identificati e stabilizzati, mentre il documento OMS evidenzia proprio la necessità di ulteriori approfondimenti per definire le sostanze, gli effetti critici e i valori health-based utilizzabili in modo affidabile. EFSA, nel 2026, ha analogamente richiamato la necessità di identificare famiglie di PFAS caratterizzate da modalità d’azione tossicologica effettivamente comparabili e ha evidenziato persistenti lacune scientifiche e metodologiche nella valutazione del rischio. Anche i documenti OECD sulla classificazione e terminologia dei PFAS confermano che la categoria PFAS è definita su base chimico strutturale e non su una comune identità tossicologica. La letteratura scientifica primaria, in particolare Goodrum et al. (2021), ha inoltre evidenziato l’inappropriatezza degli approcci generalizzati basati su additività di concentrazione e fattori di potenza relativa, in ragione delle differenze negli organi bersaglio, nelle potenze tossicologiche, nelle curve dose-risposta e nei meccanismi d’azione. Ulteriori lavori, tra cui Wang et al. (2017), Cousins et al. (2020), Buck et al. (2011) e Kwiatkowski et al. (2020), confermano l’elevata diversità strutturale, tossicocinetica e ambientale dei PFAS, rilevante ai fini dell’applicazione dei modelli di analisi di rischio.

Ne consegue che, allo stato attuale delle conoscenze, le procedure di Analisi di Rischio sito- specifica di cui all’Allegato 1, Titolo V, Parte Quarta, del D.Lgs. 152/2006 non risultano applicabili ai PFAS in termini sufficientemente robusti. Ciò vale, in particolare, per l’applicazione della modalità inversa finalizzata alla derivazione di concentrazioni soglia di rischio (CSR) sito-specifiche mediante l’utilizzo degli approcci previsti dallo standard ASTM e dai Criteri metodologici APAT, che presuppongono la disponibilità di contaminanti indice, parametri tossicologici, modelli di trasporto, fattori di esposizione e percorsi critici adeguatamente identificati e consolidati. Per i PFAS tali condizioni non risultano soddisfatte, anche perché i percorsi critici di esposizione e migrazione non sono stati ancora compiutamente individuati per l’insieme delle sostanze e dei relativi precursori, prodotti di trasformazione e miscele ambientali. Pertanto, l’impiego dell’Analisi di Rischio in modalità inversa per la definizione di valori sito-specifici per i PFAS non può ritenersi, allo stato, scientificamente e tecnicamente fondato.

Tutela sanitaria della risorsa idrica sotterranea

Con riferimento alla tutela sanitaria della risorsa idrica sotterranea, si evidenzia che gli unici valori di riferimento normativamente definiti per i PFAS risultano, allo stato, quelli previsti per le acque destinate al consumo umano dalla Direttiva (UE) 2020/2184 e dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della medesima direttiva nell’ordinamento nazionale, come modificato dal Decreto Legislativo 6 settembre 2025, n. 102. Tali valori, pur non direttamente contemplati dalla disciplina delle bonifiche, rappresentano il principale riferimento sanitario disponibile per valutare la compatibilità della qualità della risorsa con la potabilità delle acque e con la protezione della popolazione, garantendo la multifunzionalità dell’uso. In tale prospettiva, la presenza di PFAS nelle acque sotterranee deve essere considerata con particolare cautela, poiché in linea generale la tutela della salute pubblica richiede di preservare la risorsa idrica sotterranea in condizioni tali da non comprometterne, anche potenzialmente, l’utilizzo per il consumo umano.

In conclusione, sulla base delle conoscenze scientifiche attualmente disponibili, non sussistono i presupposti per applicare ai PFAS, in modo generale e automatico, né il criterio della “sostanza tossicologicamente affine” né approcci fondati su fattori di potenza relativa o su valutazioni cumulative indistinte.

Analogamente, le procedure di Analisi di Rischio sito-specifica di cui all’Allegato 1, e in particolare l’applicazione della modalità inversa per la derivazione di valori sito-specifici (Concentrazioni Soglia di Rischio - CSR) mediante le procedure previsti dai documenti di riferimento ASTM e APAT, non risultano allo stato scientificamente e tecnicamente robuste, in ragione dell’assenza di parametri tossicologici consolidati, della non completa identificazione dei percorsi critici e della complessità delle miscele ambientali di PFAS.

Pertanto, ai fini della tutela sanitaria della popolazione, la presenza di PFAS nelle acque sotterranee deve essere valutata con particolare cautela, assumendo quale principale riferimento disponibile i valori previsti per le acque destinate al consumo umano dalla Direttiva (UE) 2020/2184 e dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della medesima direttiva nell’ordinamento nazionale, come modificato dal Decreto Legislativo 6 settembre 2025, n. 102.

In linea generale, la tutela della salute pubblica richiede di preservare la risorsa idrica sotterranea in condizioni tali da garantire, ove possibile, la multifunzionalità d’uso preservando l’utilizzo per il consumo umano.

Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

In relazione al quadro normativo richiamato e alla luce della istruttoria tecnica condotta mediante l’ottenimento dei pareri forniti dall’ISPRA e dall’ISS, acquisiti rispettivamente al protocollo del Ministero n. 117600 del 4 giugno 2026 e n. 169058 del 6 agosto 2026, nel conformarsi integralmente alle valutazioni degli Istituti, richiamato il quesito posto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (“se nel caso sia accertata la presenza di un plume di sostanze perfluoroalchiliche nella matrice acque sotterranee trovino applicazione le procedure di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e quale sia la procedura da seguire per l’individuazione delle sostanze tossicologicamente affini, al fine di verificare se ci sia il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e quindi se ci si trovi in presenza di un sito potenzialmente contaminato. In caso contrario, se non fossero applicabili le procedure di cui al Titolo V, si chiede se il deterioramento della risorsa idrica sotterranea rientri esclusivamente nella fattispecie di cui alla Parte Sesta del D.Lgs. 152/2006”), si rimettono le seguenti osservazioni di sintesi.

Come ampiamente dimostrato dai contributi acquisiti dagli Istituti nazionali (ISPRA, per gli aspetti ambientali, e ISS per gli aspetti sanitari), sulla base delle conoscenze scientifiche attualmente disponibili non sussistono i presupposti per applicare alle sostanze perfluoroalchiliche, in modo generale e automatico, né il criterio della “sostanza tossicologicamente affine” né approcci fondati su fattori di potenza relativa o su valutazioni cumulative indistinte. Allo stato, non risultano, pertanto, determinabili in via generale e automatica le Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per i PFAS.

Analogamente, le procedure di Analisi di rischio sito-specifica di cui all’Allegato 1 del Titolo V alla Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 - e in particolare l’applicazione della modalità inversa per la derivazione di valori sito-specifici (Concentrazioni soglia di rischio, CSR) mediante le procedure previste dai documenti di riferimento ASTM e APAT - non risultano allo stato scientificamente e tecnicamente robuste, in ragione dell’assenza di parametri tossicologici consolidati, della non completa identificazione dei percorsi critici e della complessità delle miscele ambientali di PFAS.

Quanto sopra non esclude, tuttavia, la possibilità di applicare la normativa sulla bonifica dei siti contaminati (Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006) in presenza di un plume di sostanze perfluoroalchiliche nella matrice acque sotterranee (in ordine all’applicazione del procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, ex art. 244 del D.Lgs. n. 152/2006, da sostanze perfluoroalchiliche, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 maggio 2026, n. 4250).

Come già rilevato supra, qualora la presenza di PFAS nelle acque sotterranee sia riferibile a una sorgente localizzata o comunque a un ambito spaziale riconducibile a un sito, secondo la definizione normativa (art. 240, comma 1, lett. a), la sola circostanza che tali sostanze non siano espressamente elencate nella Tabella 2 dell’Allegato, non appare, di per sé, sufficiente a escludere l’applicabilità del procedimento di bonifica. In presenza, infatti, di tali condizioni (plume di PFAS nelle acque sotterranee riconducibili ad una sorgente localizzata), il sito - anche in ragione della particolare pericolosità per la salute e l’ambiente dei PFAS - può considerarsi necessitante di misure di risanamento. In tal senso, la giurisprudenza ha chiarito che la presenza accertata di inquinanti, anche se non tabellati, non esclude l’obbligo di procedere agli accertamenti e agli interventi di cui al Titolo V quando ricorrono i presupposti di riferibilità a una sorgente e di pericolosità (Cons. Stato, sez. IV, 26 maggio 2026, n. 4250).

Vale aggiungere, inoltre, che ai sensi dell’art. 239 (principi e campo di applicazione) del D.Lgs. 152/2006, il Titolo V citato “disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio “chi inquina paga”. Pertanto, l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento rientra a pieno titolo nel campo di applicazione della disciplina sulla bonifica dei siti contaminati.

In ordine alle modalità per l’esecuzione degli interventi di bonifica e/o di risanamento nella fattispecie in esame, nell’impossibilità tecnica di individuare le CSC e di applicare le procedure dell’Analisi di rischio sito-specifica (in particolare l’applicazione della modalità inversa per la derivazione delle CSR), si ritiene possa valorizzarsi, in applicazione del principio di precauzione, l’interesse primario della tutela sanitaria della risorsa idrica sotterranea, facendo riferimento ai limiti per i parametri PFAS previsti dal D.Lgs. n. 18 del 2023 (Allegato I), come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 102 del 2025, per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano. 

Tali valori, pur non direttamente contemplati dalla disciplina delle bonifiche e non assunti automaticamente quali CSC, rappresentano il principale riferimento sanitario disponibile per valutare la compatibilità della qualità della risorsa con la potabilità delle acque e con la protezione della popolazione, garantendo la multifunzionalità dell’uso.In tale prospettiva, essi possono costituire un parametro di riferimento operativo di supporto, da applicarsi con adeguata motivazione istruttoria e in via precauzionale, per orientare gli interventi di risanamento volti a preservare gli usi potenziali della risorsa.In tale prospettiva, la presenza di PFAS nelle acque sotterranee deve essere considerata con particolare cautela, poiché in linea generale la tutela della salute pubblica richiede di preservare la risorsa idrica sotterranea in condizioni tali da non comprometterne, anche potenzialmente, l’utilizzo per il consumo umano.

Le considerazioni sopra esposte si ritengono coerenti con le statuizioni della citata decisione del Consiglio di Stato (n. 4250/2026). ma ciò costituisce una soluzione operativa che non ha nulla a che fare con l'individuazione, a monte, di una responsabilità da inquinamento”.

Dunque, nel caso di specie, l’impossibilità tecnica di individuare le soglie di attenzione costituite dalle CSC e di applicare la procedura dell’Analisi di rischio per la determinazione delle CSR, avendo natura di “soluzione operativa”, non può costituire - in concreto - un impedimento all’assolvimento dell’obbligo primario di risanamento del sito; sicché si ritiene legittima applicare, facendo ricorso all’istituto della discrezionalità tecnica, la soluzione alternativa costituita dal riferimento ai limiti per i parametri PFAS previsti dal D.Lgs. n. 18 del 2023, che costituiscono i requisiti minimi utilizzati per valutare la qualità della risorsa idrica sotterranea, con lo scopo di preservarne l’utilizzo ai fini del consumo umano, a tutela della salute pubblica.

Quanto sopra in ordine alla necessità della tutela della risorsa idrica sotterranea, trova conferma nell’Allegato I al Titolo V, nella parte in cui prevede che “Il punto di conformità per le acque sotterranee rappresenta il punto a valle idrogeologico della sorgente al quale deve essere garantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali, secondo quanto previsto nella parte terza (in particolare articolo
76) e nella parte sesta del presente decreto (in particolare articolo 300)”.

Tale disposizione, seppure contenuta nell’Allegato 1 che disciplina l’Analisi di rischio (nel caso di specie non applicabile per le ragioni anzidette), costituisce, inoltre, un utile criterio di coordinamento - in relazione alla matrice acque sotterranee - tra la normativa sulla bonifica dei siti contaminati, da una parte, e quelle sulla tutela delle acque (Parte terza) e del danno ambientale (Parte sesta), dall’altra.

Circa, in particolare, al rapporto tra la disciplina sulla bonifica dei siti contaminati (Titolo V della Parte quarta, D.Lgs. 152/2006) e quella sul danno ambientale (Parte Sesta del D.Lgs. cit.), si ritiene che la prima (sulla bonifica) non debba essere intesa come necessariamente sostitutiva della seconda (sul danno ambientale).

A tal fine, deve evidenziarsi la primazia del diritto unionale, sicché la disciplina nazionale sul danno ambientale, come noto di recepimento della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, non può essere in alcun modo disattesa. La giurisprudenza ha anche chiarito che “La nozione di danno ambientale, descritta dall'art. 300 d. lgs. n. 152/2006 come “deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest'ultima”, comprende, ma non si esaurisce, in quella di contaminazione presa a riferimento dall'art. 242, cit. ai fini della procedura di bonifica. Ne deriva che la disciplina applicabile al danno ambientale, per la sua particolarità, non può essere oggetto di automatica e complessiva estensione agli obblighi di bonifica, volti a perseguire il recupero dei suoli.” (Cons. Stato, n. 4250 del 2026, cit.).

Ciò detto, il coordinamento tra il Titolo V della Parte quarta (recante la normativa sulla bonifica) e la Parte sesta (recante la normativa sul danno ambientale) del D.Lgs. 152/2006 è garantito dall’art. 298-bis (Principi generali), introdotto - come noto - con la Legge europea n. 97 del 2013 per superare una procedura d’infrazione comunitaria (n. 2007/4679). Con la medesima legge è stata abrogata la lettera i), dell’art. 303, del D.Lgs. 152/2006, che escludeva dall’ambito di applicazione della normativa italiana sulla responsabilità ambientale le “situazioni di inquinamento per le quali siano effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica, o sia stata avviata o sia intervenuta bonifica dei siti nel rispetto delle norme vigenti in materia, salvo che ad esito di tale bonifica non permanga un danno ambientale”. La Commissione, in particolare, contestava all’Italia che tale esclusione non fosse prevista dall’art. 4 della Direttiva e che la norma sembrava introdurre un’indebita limitazione del campo d’applicazione della medesima Direttiva.

Ritornando all’art.298-bis, la norma dispone che “Restano disciplinati dal titolo V della parte quarta del presente decreto legislativo gli interventi di ripristino del suolo e del sottosuolo progettati ed attuati in conformità ai principi ed ai criteri stabiliti al punto 2 dell'allegato 3 alla parte sesta nonché gli interventi di riparazione delle acque sotterranee progettati ed attuati in conformità al punto 1 del medesimo allegato 3, o, per le contaminazioni antecedenti alla data del 29 aprile 2006, gli interventi di riparazione delle acque sotterranee che conseguono gli obiettivi di qualità nei tempi stabiliti dalla parte terza del presente decreto”.

Nella sostanza, l’art. 298-bis, introduce un criterio di coordinamento tra le due discipline nella parte in cui prevede che gli interventi di bonifica siano progettati ed attuati secondo i criteri degli allegati alla Parte sesta. Per le acque sotterranee, come già detto, tale criterio trova espressa esplicitazione nell’Allegato 1 al Titolo V, nella parte in cui prevede che al punto di conformità deve essere garantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali, secondo quanto previsto nella parte terza (in particolare articolo 76) e nella parte sesta del presente decreto (in particolare articolo 300)”.

Restano disciplinati dalla Parte sesta gli ambiti di tutela che rientrano unicamente nel campo di applicazione della normativa sul danno ambientale, ossia le specie e gli habitat naturali protetti e i servizi delle risorse naturali.

[...] Segue in allegato

Fonte: MASE

Collegati

Allegati (Riservati) Abbonati Ambiente
Allegati
Descrizione Lingua Dimensioni Downloads
Scarica il file (Risposta prot. n. 212123 del 12.10.2026) IT 286 kB 3
Scarica il file (Interpello prot. n. 49498 del 05.03.2026) IT 189 kB 0

Articoli correlati Ambiente

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
Sede: Via Madonna Alta 138/A - 06128 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024