
Documento guida sul sistema generale di protezione delle specie di uccelli / Articolo 5 e 9 Direttiva Uccelli 2009/147/CE
ID 26537 | 26 Giugno 2026 / Brussels, 31.3.2026 C(2026)2274 final
Comunicazione alla Commissione C(2026) 2274 final
Approvazione del contenuto del progetto di comunicazione della Commissione recante gli orientamenti sul sistema generale di protezione delle specie di uccelli - Articoli 5 e 9 della direttiva Uccelli
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Commissione europea ha pubblicato, il 31 Marzo 2026, le linee guida per un'attuazione pragmatica e proporzionata della Direttiva Uccelli (Direttiva 2009/147/CE) sul territorio, tutelando al contempo gli uccelli selvatici europei . Questo documento di orientamento fornisce consigli pratici a supporto degli Stati membri e delle parti interessate nell'attuazione delle norme vigenti e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE in materia di protezione degli uccelli selvatici, riducendo al contempo gli oneri amministrativi.
Gli uccelli svolgono un ruolo essenziale per la biodiversità europea e contribuiscono alla salute degli ecosistemi. Dal 1979, la Direttiva Uccelli (Direttiva 79/409/CEE), tutela gli uccelli selvatici e i loro habitat in tutta Europa, vietando, tra l'altro, qualsiasi forma di uccisione deliberata in natura. Allo stesso tempo, queste norme sono bilanciate con le esigenze e le sfide socio-economiche sul territorio, ad esempio quelle di agricoltori, silvicoltori e pescatori.
Il documento di orientamento odierno rappresenta un passo avanti per migliorare l'efficacia pratica delle norme esistenti. Contribuirà inoltre a una più uniforme attuazione delle norme in tutta l'UE, ad esempio definendo misure chiare e standardizzate per le attività ricorrenti, come la silvicoltura. Ciò include, ad esempio, maggiore chiarezza sull'utilizzo delle deroghe relative alle rotte migratorie, che consentiranno agli Stati membri di coordinare meglio le azioni lungo le rotte migratorie ricorrenti, dato che molte popolazioni di uccelli attraversano i confini.
Il documento chiarisce le flessibilità esistenti ai sensi della Direttiva Uccelli e fornisce esempi pratici per aiutare le autorità nazionali e le parti interessate a ridurre gli oneri amministrativi ed evitare interpretazioni errate che potrebbero ritardare l'approvazione di importanti progetti infrastrutturali. Ad esempio, la guida illustra come gli Stati membri possono passare a un approccio preventivo che affronti i rischi in modo proattivo e proporzionato, riducendo gli oneri amministrativi.
Le linee guida includono due allegati riguardanti l'oca facciabianca e il cormorano maggiore. Le popolazioni di queste specie sono aumentate significativamente negli ultimi anni, causando conflitti con le attività economiche, come l'agricoltura e la pesca.
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Adottata nel 1979 (Direttiva 79/409/CEE), la Direttiva Uccelli tutela tutte le specie di uccelli selvatici presenti in natura nell'UE e aiuta l'UE a rispettare gli impegni internazionali per la protezione degli uccelli migratori. Il test di stress in corso sulle Direttive Uccelli e Habitat (Direttiva 92/43/CEE) valuterà l'efficacia complessiva del quadro normativo.
Il documento di orientamento odierno riguarda gli articoli 5 e 9 della Direttiva Uccelli.
L'articolo 5 vieta l'uccisione deliberata degli uccelli o la distruzione dei loro nidi e delle loro uova, nonché il disturbo significativo degli uccelli.
L'articolo 9 consente deroghe a tali norme in casi strettamente controllati, ad esempio per proteggere le colture o la pesca o per motivi di sicurezza pubblica, qualora non esistano alternative.
Pur fornendo maggiore chiarezza sulle disposizioni della Direttiva Uccelli, il documento di orientamento non sostituisce, integra o modifica le disposizioni della Direttiva. Non è inoltre giuridicamente vincolante.
Il documento di orientamento della Commissione sarà tradotto in tutte le lingue ufficiali dell'UE prima di essere formalmente adottato.
Direttiva 2009/147/CE
Articolo 5
Fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:
a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
c) di raccogliere le uova nell’ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
e) di detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.
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Articolo 9
1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni:
a) - nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica,
- nell’interesse della sicurezza aerea,
- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
- per la protezione della flora e della fauna;
b) ai fini della ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni;
c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare:
a) le specie che formano oggetto delle medesime;
b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;
c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate;
d) l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
e) i controlli che saranno effettuati.
3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull’applicazione dei paragrafi 1 e 2.
segue allegato
Allegati
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