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Interpello ambientale 21.04.2026 - Regime EPR articoli pirotecnici

Interpello ambientale 21.04.2026 - Regime EPR articoli pirotecnici

Interpello ambientale 21.04.2026 - Regime EPR articoli pirotecnici

ID 26097 | 27.04.2026 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 21.04.2026

OGGETTO: Interpello ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. n. 152/2006. Applicazione del regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) alla gestione del fine vita di articoli pirotecnici destinati a impieghi professionali di sicurezza.

1. PREMESSE

Con istanza di interpello acquisita con prot. n. 60625 del 19 marzo 2026, la Provincia Autonoma di Bolzano ha chiesto chiarimenti interpretativi in merito alla corretta applicazione della disciplina in materia di responsabilità estesa del produttore (EPR), con riferimento agli articoli pirotecnici destinati a impieghi professionali di sicurezza.

L’istante, in particolare, chiede “se un fabbricante/importatore di articoli pirotecnici possa legittimamente immettere sul mercato nazionale tali prodotti senza essere associato ad alcun sistema di gestione riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, idoneo a garantire il rispetto della normativa sulla responsabilità estesa del produttore”.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile:

- articoli 185, commi 4-bis e 4-ter, 178-ter, 178-quater, 221-bis e 237 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (“D.lgs. n. 152/2006”);
- Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante “Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici”;
- Decreto 12 maggio 2016, n. 101, recante “Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123”.

3. CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA.

Risulta necessario richiamare l’articolo 185 del D.lgs. n. 152/2006, rubricato “Esclusioni dall'ambito di applicazione” e, in particolare, il comma 4-ter del medesimo articolo che stabilisce: “Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, è fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva,
 
alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo iPag.2/2 criteri direttivi di cui all'articolo 237 del presente decreto”.

L’articolo 237, del medesimo decreto, rubricato “Criteri direttivi dei sistemi di gestione”, al comma 1 stabilisce che: “I Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto legislativo, già istituiti ovvero riconosciuti ovvero in corso di riconoscimento, operano sull'intero territorio nazionale senza generare distorsioni della concorrenza, curano per conto dei produttori la gestione dei rifiuti provenienti dai prodotti che immettono sul mercato nazionale e dai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, in modo da evitare ostacoli al commercio, adempiono ai propri obblighi senza limitare le operazioni di raccolta e di gestione alle aree più proficue”.

Dal comma 4-ter dell’articolo 185 del D.lgs. n. 152/2006 si desume l’applicazione, anche agli articoli pirotecnici, dei principi in materia di responsabilità estesa del produttore con riferimento alla gestione del fine vita dei prodotti immessi sul mercato nazionale. Inoltre, il medesimo comma 4-ter prevede che i produttori e gli importatori di articoli pirotecnici provvedano alla gestione dei rifiuti dei prodotti medesimi secondo i criteri direttivi di cui all’articolo 237 del D.lgs. n. 152/2006.

Ne consegue che gli obblighi di gestione dei rifiuti da articoli pirotecnici devono essere adempiuti mediante sistemi di gestione operanti in forma individuale o collettiva, secondo quanto previsto dall’articolo 237 del D.lgs. n. 152/2006.

4. CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, in ordine al quesito posto, si precisa che i produttori e gli importatori di articoli pirotecnici sono tenuti a garantire la gestione del fine vita degli articoli pirotecnici immessi sul mercato nazionale mediante un sistema di gestione operante in forma individuale o collettiva conforme alla disciplina vigente.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

Fonte: MASE

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