Decreto ministero della sanità 26 marzo 1991
Norme tecniche di prima attuazione del decreto del presidente della repubblica 24 maggio 1988, n.236, relativo all'attuazione della direttiva CEE n.80/778 ...
Il gruppo di prodotti "mobili" comprende unità a sé stanti o a incasso utilizzate principalmente per riporre, collocare o appendere oggetti e/o fornire superfici dove gli utilizzatori possano riposarsi, sedere, mangiare, studiare o lavorare, in interni ed esterni. I materassi da letto sono inclusi nel campo di applicazione.
Il gruppo di prodotti in questione non comprende i seguenti prodotti:
a) prodotti la cui funzione primaria non è quella di essere utilizzati come mobili. Alcuni esempi includono, ma non sono limitati a: l'illuminazione stradale, recinzioni e cancellate, scale, orologi, attrezzature per parchi giochi, specchi a sé stanti o da parete, condotti elettrici, dissuasori stradali e prodotti per l'edilizia, quali scalini, porte, finestre, coperture e rivestimenti per pavimenti;
b) mobili installati in veicoli usati per il trasporto pubblico o personale;
c) mobili costituiti per oltre il 5 % (peso/peso) da materiali diversi da: legno massiccio, pannelli a base di legno, sughero, bambù, vimini, plastiche, metalli, cuoio, tessuti rivestiti, materiali tessili, vetro o materiali da imbottitura.
Fonte: CE
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MATTM, 31.10.2020
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