Legge 30 marzo 1976 n. 373
Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici
GU n.148 del 7-6-1976
Provvedimento abrogato da L. 9 gennaio 1991, n. 10
ID 23423 | 07.02.2025
Il Regolamento europeo 2024/1991 sul Ripristino della Natura è entrato in vigore il 18 agosto 2024. Il suo obiettivo è ripristinare una varietà di ecosistemi, habitat e specie degradati sulla terraferma e nei mari dell’UE, creando un quadro giuridico comune per il loro ripristino su larga scala, basandosi sulla legislazione UE esistente e integrandola. L’obiettivo generale a livello dell’UE è di attuare misure di ripristino su almeno il 20% delle aree terrestri e marine europee entro il 2030 e in tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050.
Per raggiungere questo obiettivo, il Regolamento stabilisce una serie di obiettivi e obblighi giuridicamente vincolanti che devono essere rispettati da ogni Stato membro. Avere gli stessi obiettivi per tutti i Paesi dell’UE garantirà che le misure di ripristino siano intraprese su una scala sufficientemente ampia da avere un impatto significativo sulla biodiversità europea.
Gli obiettivi di ripristino riguardano habitat ricchi di biodiversità, rari o tipici già protetti dalla legislazione UE vigente e che necessitano di ripristino, nonché altri ecosistemi fortemente degradati, come gli ecosistemi agricoli, urbani e forestali. Affrontare questi aspetti è ugualmente importante in quanto non solo contribuisce a ridurre le pressioni esistenti sulla biodiversità, ma garantisce anche che questi ecosistemi possano nuovamente fornire tutti i servizi ecosistemici da cui dipendono il nostro benessere e la nostra prosperità, tra cui la sicurezza alimentare e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Molti degli obiettivi di ripristino sono quantificati con traguardi e scadenze chiaramente definiti (ad esempio, migliorare il 30% della superficie degli habitat non in buono stato entro il 2030), il che fornisce un punto di riferimento comune rispetto al quale misurare i progressi e gli impatti sulla biodiversità in tutti gli Stati membri dell’UE. Tuttavia, per alcuni habitat ed ecosistemi, si sa ancora troppo poco sulla loro distribuzione e condizione per poter stabilire obiettivi misurabili in questa fase.
Uno dei primi obiettivi del Regolamento è quindi quello di creare una solida base di conoscenze per colmare le lacune esistenti nei dati. A tempo debito, potranno essere stabiliti protocolli di monitoraggio comuni e obiettivi misurabili ai sensi del Regolamento anche per questi ecosistemi.
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