Oggetto: Articolo 3-septies del
D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 - applicazione dell’art. 258 del
D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 ai fini sanzionatori in relazione alla mancata osservazione dell’obbligo previsto dall’art. 190, comma 10, del
D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, la Provincia di Macerata ha richiesto chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione circa l’applicazione dell’art. 258, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, ai fini sanzionatori in relazione alla mancata osservanza dell’obbligo previsto dall’art. 190, comma 10, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
La suddetta Provincia osserva, infatti, come, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 20.09.2013, n. 21648), la conservazione del registro di carico e scarico dei rifiuti in un luogo diverso da quello previsto dall’art. 190, comma 10, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, – quale lo studio di un consulente – integri gli estremi della violazione di omessa tenuta del registro a carico del soggetto obbligato; mentre, secondo un più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Pen., sez. III, 24.02.2017, n. 9132), la tenuta dei registri presso uno studio professionale non può determinare l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 258, comma 2, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, in quanto tale disposizione riguarda puntualmente l’omessa tenuta dei registri tout court, e non la loro tenuta in un luogo diverso da quello previsto ex lege.
Ne consegue, ad avviso dell’Ente territoriale, che, alla luce dell’ultima pronuncia della Suprema Corte, l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico presso ogni impianto di produzione, stoccaggio, recupero e smaltimento, benché previsto direttamente dall’art. 190, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, parrebbe palesarsi come una norma giuridica imperfetta, in quanto una condotta, pur vietata, non integra gli estremi di alcun illecito, amministrativo o penale, con la conseguenza che la detenzione dei suddetti registri presso un luogo diverso da quello di produzione può divenire prassi usuale tra gli operatori di settore e così rendere vano il precetto di legge. Al fine di assicurare l’esatta applicazione della suddetta normativa, la Provincia di
Macerata chiede, dunque, di indicare quale sia la più corretta interpretazione da dare alla stessa, fornendo così un univoco indirizzo interpretativo.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue.
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e in particolare:
a) Art. 190, comma 1: “Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché' le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché', laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193”;
b) Art. 190, comma 10: “I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa. I registri, integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per tre anni dalla data dell'ultima registrazione. I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all’autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto. I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto”;
c) Art. 258, comma 2: “Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché' nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore”.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Dal quadro normativo sopraesposto emerge quanto segue.
L’art. 190, comma 1, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, dispone l’obbligo generale di tenere un registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, in capo ai soggetti analiticamente individuati dalla norma stessa. Inoltre, il successivo comma 10 dispone, tra l’altro, che i registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti debbono essere tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa, nonché che i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto.
L’art. 258, comma 2, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, in ordine alla disciplina sopra descritta, introduce specifiche sanzioni amministrative pecuniarie, tra l’altro, per chiunque omette di tenere, ovvero tiene in modo incompleto, il suddetto registro di carico e scarico.
Da un’attenta lettura del citato articolo 190, comma 10, si evince che non è sufficiente che il registro di carico e scarico dei rifiuti sia istituito, ma occorre altresì che lo stesso sia conservato nei luoghi ivi espressamente indicati, ovverosia:
- impianto di produzione;
- impianto di stoccaggio;
- impianto di recupero e/o smaltimento;
- sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto;
- sede operativa dei commercianti e degli intermediari.
Soltanto i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti anche presso la sede legale del gestore dell’impianto.
La ratio della norma, prevedente la tenuta presso il luogo normativamente precisato, è quella di consentire agli organi preposti al controllo, di svolgere un pronto ed efficace accertamento sulla correttezza delle annotazioni effettuate. Infatti, solo la presenza del registro di carico e scarico presso lo stabilimento può consentire all’organo di controllo di procedere alla verifica in tal senso, attività che implica la necessità di una pronta e non differibile esibizione per dimostrare la regolare tenuta del registro, altrimenti agevolmente eludibile.
In prospettiva opposta, se si ritenesse che la tenuta presso un luogo differente da quelli di cui all’art. 190 non integri la fattispecie sanzionatoria di cui al citato art. 258, gli operatori di settore si riterrebbero legittimati a conservare i registri presso luoghi diversi, con la conseguenza che il precetto dettato dall’art. 190, comma 10, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, si svuoterebbe di contenuto e non sarebbe più in grado di assolvere alla funzione per la quale è stato introdotto nel nostro ordinamento.
Giova osservare che l’art. 258, comma 2, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, non si limita a sanzionare la totale omissione del registro di carico e scarico, ma si estende, espressamente, anche ai casi in cui il citato registro risulta tenuto in modo incompleto ovvero in modo non conforme alla normativa vigente; normativa che, come già ricordato, all’art. 190, comma 10, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, prevede espressamente che lo stesso sia conservato in luoghi precisi. Il collegamento tra le due norme è reso evidente sia dall’utilizzo del medesimo verbo, il quale racchiude l’insieme dei comportamenti a cui sono sottoposti i soggetti interessati, sia la comune e condivisa ratio sopra descritta.
Da quanto sopra esposto, ne consegue che la conservazione in luoghi diversi da quelli indicati dal legislatore comporterebbe una irregolare ed incompleta tenuta del registro, ossia non conforme alla vigente normativa, e, pertanto, rilevante ai sensi dell’art. 258, comma 2, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.