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Elenco ricognitivo dei metodi di campionamento e analisi emissioni in atmosfera / ARPAT

Elenco ricognitivo metodi di campionamento e analisi emissioni in atmosfera / ARPAT Aggiornato al 03/12/2025
ID 25979 | 12.04.2026 / Aggiornato al 03/12/2025
In Tabella 1, è riportata una ricognizione indicativa di metodi attualmente in vigore ed in uso per il campionamento e analisi di alcuni inquinanti provenienti da emissioni gassose convogliate. La tabella potrà essere utilizzata nella scelta dei metodi da impiegare per i monitoraggi a carico dei gestori e per i controlli a carico dell’autorità competente al controllo: in base al comma 17 dell’art.271 del Dlgs 152/06 e s.m.i (di seguito TUA) è necessario tener presente in primis le pertinenti tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili le norme nazionali UNI, oppure ove queste ultime non siano disponibili, le norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti.
Per i parametri per i quali non sono ancora stati emessi metodi delle tipologie sopra elencate nell’elenco di Tabella1, in Tabella 2 sono riportati metodi internazionali non indicati da alcuna norma nazionale o comunitaria ma che risultano essere quelli preferibilmente utilizzabili per alcuni parametri, specialmente per quelli presenti nell’allegato tecnico del Piano Regionale della Qualità dell’Aria Toscana (PRQA); il laboratorio predisporrà un metodo interno opportunamente validato basato sui principi dei metodi ivi indicati per ciascun parametro.
Nelle tabelle, nel caso di più metodi per lo stesso inquinante, è suggerito un discrimine tra questi in base alle caratteristiche dell’effluente gassoso, tipo e concentrazione dell’analita.
L’applicabilità dei metodi elencati nelle tabelle 1 e 2 deve essere sempre valutata in funzione dello specifico effluente gassoso; metodi alternativi potranno essere valutati nel corso dell’istruttoria preliminare al rilascio dell'atto autorizzativo per situazioni specifiche su proposta motivata del gestore o su proposta dell’autorità competente.
Il metodo utilizzato per il monitoraggio da parte del gestore dovrà essere lo stesso metodo utilizzato per il controllo da parte dell’autorità competente.
Si ricorda che il TUA prevede che l'accertamento del superamento dei valori limite di emissione è effettuato sulla base dei metodi specificamente indicati nell'autorizzazione o, se l'autorizzazione non indica specificamente i metodi, sulla base di uno tra i metodi di seguito riportati in ordine di priorità di scelta:
1. CEN
2. NORME TECNICHE NAZIONALI (UNI)
3. ISO; NORME INTERNAZIONALI; NORME NAZIONALI (DA PREVIGENTE NORMATIVA)
I metodi riportati in tabella si intendono nell’ultima revisione disponibile. L’elenco viene rivalutato almeno annualmente.
Di norma è accettato un anno di tempo dall’emissione della revisione di questo elenco per l’adeguamento ad un nuovo metodo inserito nella revisione.
ARPAT
Commissione di Lavoro Tematica Aria
Dlgs 152/2006...
Art.271 Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività
...
17. L'allegato VI alla Parte Quinta stabilisce i criteri per i controlli da parte dell'autorità e per il monitoraggio delle emissioni da parte del gestore. In sede di rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni previste dal presente titolo l'autorità competente individua i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. I controlli, da parte dell'autorità o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), e l'accertamento del superamento dei valori limite di emissione sono effettuati sulla base dei metodi specificamente indicati nell'autorizzazione per il monitoraggio di competenza del gestore o, se l'autorizzazione non indica specificamente i metodi, sulla base di uno tra i metodi sopra elencati, oppure attraverso un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni conforme all'allegato VI alla Parte Quinta che rispetta le procedure di garanzia di qualità delle norma UNI EN 14181, qualora la relativa installazione sia prevista dalla normativa nazionale o regionale o qualora l'autorizzazione preveda che tale sistema sia utilizzato anche ai fini dei controlli dell'autorità.
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