Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
45.092
/ Documenti scaricati: 33.363.204
/ Documenti scaricati: 33.363.204
ID 9865 | 13.01.2020
Il quadro legislativo per Criteri ambientali minimi per il servizio di illuminazione pubblica è sostanzialmente definito da 3 decreti:
Decreto 28 marzo 2018
"Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica” (GU n.98 del 28-04-2018)
Decreto 27 settembre 2017
“Acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l’acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l’affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica“ (GU n.244 del 18-10-2017 - S.O. n. 49)
Decreto 7 marzo 2012
“Affidamento di servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento”. (GU n.74 del 28-03-2012 - S.O. n. 57)
Secondo stime, la sostituzione di tutti i vecchi impianti di illuminazione pubblica porterebbe un possibile risparmio economico di circa 500 milioni di euro l’anno per gli enti locali, con riduzione consistente dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra.
Le stazioni appaltanti hanno ora a disposizione puntuali indicazioni per l’acquisizione:
- di sorgenti luminose;
- degli apparecchi che le contengono;
- dell’attività di progettazione degli impianti;
- del servizio di illuminazione pubblica.
Rispetto all’ultimo elemento, il Legislatore specifica che per gestione degli impianti di illuminazione pubblica si intende:
- conduzione (come definita al cap. 3.3.5.1) degli impianti di illuminazione;
- manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa (come definite al cap. 3.3.5.2) degli impianti di illuminazione;
- verifica periodica, con cadenza prestabilita a seconda del livello prescelto (così come definito al cap. 3.3.5.3) degli impianti di illuminazione.
Inoltre, il servizio può comprendere:
- la fornitura di energia elettrica per l’alimentazione degli impianti di illuminazione pubblica ed eventualmente per l’alimentazione degli impianti di segnaletica luminosa;
- un censimento, se non esistente, almeno di livello 2 (vedi SCHEDA 2) degli impianti di illuminazione pubblica a cura del fornitore;
- la definizione di un progetto definitivo (così come specificato nella SCHEDA 10) ovvero esecutivo (così come specificato nella SCHEDA 11) degli interventi di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica e la eventuale realizzazione dei lavori previsti da un progetto esecutivo (così come specificato nella SCHEDA 11) degli interventi di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica, laddove ricorrano i casi previsti dall’art. 59, comma 1 e 1 bis del codice dei contratti pubblici;
- altre attività inerenti la conduzione o la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica aggiuntive rispetto a quanto già indicato;
- la gestione degli impianti di segnaletica luminosa.
Il Decreto 28 marzo 2018 suddivide le possibili categorie di intervento in 5 aree:

La norma si conclude poi con un pacchetto di schede tecniche, una vera e propria linea guida operativa composta da tabelle da compilare e parti descrittive in grado di semplificare enormemente l’applicazione delle previsioni in questo ambito.
Collegati

Disponibili i Quiz delle Verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico (art. 13 comma 1 D.M. 120/2014; art.2 Delibera del Comitato Nazionale...

Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1056 della Commissione del 29 giugno 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la ...

L’ISPRA realizza il rapporto nazionale sulla presenza di pesticidi nelle acque al fine di fornire su base regolare le informazion...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024