Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 9865 | 13.01.2020
Il quadro legislativo per Criteri ambientali minimi per il servizio di illuminazione pubblica è sostanzialmente definito da 3 decreti:
Decreto 28 marzo 2018
"Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica” (GU n.98 del 28-04-2018)
Decreto 27 settembre 2017
“Acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l’acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l’affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica“ (GU n.244 del 18-10-2017 - S.O. n. 49)
Decreto 7 marzo 2012
“Affidamento di servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento”. (GU n.74 del 28-03-2012 - S.O. n. 57)
Secondo stime, la sostituzione di tutti i vecchi impianti di illuminazione pubblica porterebbe un possibile risparmio economico di circa 500 milioni di euro l’anno per gli enti locali, con riduzione consistente dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra.
Le stazioni appaltanti hanno ora a disposizione puntuali indicazioni per l’acquisizione:
- di sorgenti luminose;
- degli apparecchi che le contengono;
- dell’attività di progettazione degli impianti;
- del servizio di illuminazione pubblica.
Rispetto all’ultimo elemento, il Legislatore specifica che per gestione degli impianti di illuminazione pubblica si intende:
- conduzione (come definita al cap. 3.3.5.1) degli impianti di illuminazione;
- manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa (come definite al cap. 3.3.5.2) degli impianti di illuminazione;
- verifica periodica, con cadenza prestabilita a seconda del livello prescelto (così come definito al cap. 3.3.5.3) degli impianti di illuminazione.
Inoltre, il servizio può comprendere:
- la fornitura di energia elettrica per l’alimentazione degli impianti di illuminazione pubblica ed eventualmente per l’alimentazione degli impianti di segnaletica luminosa;
- un censimento, se non esistente, almeno di livello 2 (vedi SCHEDA 2) degli impianti di illuminazione pubblica a cura del fornitore;
- la definizione di un progetto definitivo (così come specificato nella SCHEDA 10) ovvero esecutivo (così come specificato nella SCHEDA 11) degli interventi di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica e la eventuale realizzazione dei lavori previsti da un progetto esecutivo (così come specificato nella SCHEDA 11) degli interventi di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica, laddove ricorrano i casi previsti dall’art. 59, comma 1 e 1 bis del codice dei contratti pubblici;
- altre attività inerenti la conduzione o la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica aggiuntive rispetto a quanto già indicato;
- la gestione degli impianti di segnaletica luminosa.
Il Decreto 28 marzo 2018 suddivide le possibili categorie di intervento in 5 aree:

La norma si conclude poi con un pacchetto di schede tecniche, una vera e propria linea guida operativa composta da tabelle da compilare e parti descrittive in grado di semplificare enormemente l’applicazione delle previsioni in questo ambito.
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