Vademecum Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
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Vademecum Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA): Tutti gli step
ID 15602 | 30.01.2022 / Documento completo allegato
Vademecum sulle modalità operative relative all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
L’autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività di cui all’allegato VIII D.lgs 152/2006 e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.
Il vademecum risulta essere così strutturato:
1. Installazioni soggette ad AIA
2. Tipologie di istanze di AIA
3. Iter procedurale
4. Scadenza Autorizzazione Integrata Ambientale
5. Verifiche/controlli sul rispetto dell’AIA
6. Modifica dell’installazione
7. Variazioni di titolarità della gestione dell’impianto
8. Riesame dell’AIA
9. Iter procedurale per il riesame
10. Provvedimenti che vengono adottati dall’A.C. in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie
11. Sanzioni per chi esercita l’attività in mancanza dell’AIA e per chi non rispetta le prescrizioni autorizzative
12. Tariffe istruttorie
13. Tariffe da versare per i controlli effettuati Dall’ARPA regionale
14. Rapporto fra AIA e Valutazione di impatto Ambientale.
15. Impianti assoggettati alla VIA
16. Verifica di assoggettabilità a VIA
17. Impianti assoggettati alla verifica di assoggettabilità a VIA
18. Installazione soggetta a VIA ed AIA
19. BAT (BEST Available Techniques)
20. Relazione di riferimento
21. Polizza fidejussoria
Premessa
L’autorizzazione integrata ambientale è il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione o di parte di essa.
L’installazione è definita dalla lettera i-quater dell’art.5 del D.lgs 152/2006, è:
Art. 5 lett. i-quater - Definizioni
i-quater) 'installazione': unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore.
Normativa di riferimento
Normativa Europea
Direttiva 2010/75/UE;
BAT Conclusion.
Normativa nazionale
D.lgs 152/06;
DM 24.4.2008;
DM 58 del 6.03.2017;
DM 26.05.2016.
Installazioni soggette ad AIA
A) Le installazioni soggette ad AIA di competenza regionale sono quelle elencate nell’allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/06 e di seguito elencate:
1. Attivita' energetiche
1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW
1.2. Raffinazione di petrolio e di gas
1.3. Produzione di coke
1.4. Gassificazione o liquefazione di:
a) carbone;
b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW.
1.4-bis attivita' svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del Titolo IV alla Parte Terza) e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attivita' scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta.
2. Produzione e trasformazione dei metalli
2.1. Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati
2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacita' superiore a 2,5 Mg all'ora
2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante:
a) attivita' di laminazione a caldo con una capacita' superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora;
b) attivita' di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorche' la potenza calorifica e' superiore a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacita' di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora.
2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di produzione superiore a 20 Mg al giorno.
2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi:
a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacita' di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli;
2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.
3. Industria dei prodotti minerali
3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio
a) Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 Mg al giorno;
b) produzione di calce viva in forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 Mg al giorno;
c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 Mg al giorno.
3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti dell'amianto
3.3. Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione di oltre 20 Mg al giorno
3.4. Fusione di sostanze minerali compresa la produzione di fibre minerali, con una capacita' di fusione di oltre 20 Mg al giorno
3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacita' di produzione di oltre 75 Mg al giorno.
4. Industria chimica
4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
i) gomme sintetiche;
l) sostanze coloranti e pigmenti;
m) tensioattivi e agenti di superficie.
4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare:
a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio; d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.
4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)
4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi
4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi
4.6. Fabbricazione di esplosivi
5. Gestione dei rifiuti
[...]
6. Altre attivita'
[...]
B) Le installazioni soggette ad AIA di competenza statale, sono elencate all’Allegato XII del D.lgs 152/06.
Categorie di impianti relativi alle attivita' industriali di cui all'allegato 8, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale
1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonche' impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW nonche' quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW;
3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
4) Impianti chimici con capacita' produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate:
Soglie* | |
Classe di prodotto | Gg/anno |
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici) | 200 |
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi | 200 |
c) idrocarburi solforati | 100 |
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati | 100 |
e) idrocarburi fosforosi | 100 |
f) idrocarburi alogenati | 100 |
g) composti organometallici | 100 |
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa) | 100 |
i) gomme sintetich | 100 |
l) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile | 100 |
m) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati | 100 |
n) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio | 100 |
o) fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti) | 300 |
*Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacita' produttive relative ai singoli composti che sono riportati in un'unica riga. |
5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato VIII;
6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato VIII localizzati interamente in mare.
Tipologie di istanze di AIA
Le tipologie di domanda che possono essere presentate riguardano:
- le nuove installazioni: il gestore deve richiedere all’autorità competente l’AIA per poter cominciare la propria attività;
- le installazioni esistenti che:
-- prevedendo di aumentare la capacità produttiva superando le soglie previste dagli allegati VIII e XII del D.lgs 152/2006;
-- pur rientrando negli allegati VIII e XII, non sono dotati dell’AIA, in questo caso, per proseguire ad esercire l’impianto.
Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 29 quattordecies del D.lgs 152/2006;
- il riesame AIA: l’autorità competente può disporre il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo sull’installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella GUUE delle decisioni relative alle conclusioni sulle Best Available Techniques (BAT conclusion) riferite all’attività principale dell’installazione o trascorsi dieci anni dal rilascio dell’AIA o dall’ultimo riesame sull’intera installazione.
Il riesame può altresì essere disposto, sull’intera installazione o su parte di essa, su proposta di altre amministrazioni o su iniziativa del gestore, in relazione a specifiche criticità o nuovi elementi istruttori acquisiti;
- il riesame avviato in adempimento a prescrizione AIA (si tratta di una procedura che si applica dopo che il gestore ha presentato (in adempimento di una specifica disposizione del provvedimento di AIA vigente) un’istanza con nuovi elementi istruttori;
- la modifica sostanziale, l’aggiornamento o la modifica non sostanziale della installazione.
Iter procedurale
La procedura amministrativa si può suddividere sostanzialmente in:
1. la presentazione della domanda (il gestore presenta l’istanza utilizzando gli appositi moduli predisposti dall’autorità competente, allegando tutta la documentazione specifica richiesta, ivi elencata, compresa l’attestazione dell’avvenuto pagamento della tariffa istruttoria):
2. la verifica preliminare tecnico-amministrativa (controllo sulla completezza della documentazione inviata, nel termine di 30 giorni);
3. eventuale richiesta di perfezionamento della istanza, con contestuale comunicazione che in caso di mancato riscontro, nei termini assegnati, la stessa verrà archiviata;
4. avvio del procedimento (individuazione del responsabile del procedimento; avvio dell’istruttoria…);
5. pubblicazione sulla pagina Web della UOD territorialmente competente ai sensi dell’art.29quater comma 3 del D.lgs 152/06, dell’avviso che sostituisce le comunicazioni di cui all’art.7 e ai commi 3 e 4 dell’art.8 della L.241/90, con possibilità di presentare osservazioni in merito, entro 30gg dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso.
6. trasmissione della istanza corredata dalla documentazione prevista all’ Università convenzionata, all’ARPA territorialmente competente ed a tutti gli Enti interessati;
7. eventuale richiesta di integrazioni, con fissazione dei termini (non inferiori a 30 giorni) ed interruzione dei termini del procedimento;
8. acquisizione rapporto tecnico istruttorio dell’Università;
9. conferenza dei servizi (nel caso di richiesta di prima AIA per nuova installazione, di AIA per installazione esistente, di modifica sostanziale, di riesame con valenza di rinnovo, di riesame parziale che configura modifiche sostanziali al provvedimento previgente, viene convocata la conferenza dei servizi per acquisire osservazioni, proposte, pareri e determinazioni finalizzate alla determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi e alla proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);
10. definizione del provvedimento;
11. chiusura del procedimento;
12. fasi attuative successive.
Scadenza Autorizzazione Integrata Ambientale
L’Autorizzazione Integrata Ambientale ha una validità di:
- 10 anni
- 12 anni: se in possesso di certificazione certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001;
- 16 anni: se in possesso di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS)
La validità dell’AIA decorre dalla data del rilascio della stessa o dall’ultimo riesame con valenza di rinnovo.
Verifiche/controlli sul rispetto dell’AIA
I controlli previsti dall’autorizzazione sugli impianti di competenza regionale sono effettuati dall’ARPA territorialmente competente.
Le tariffe per i suddetti controlli sono a carico del gestore in base a quanto disciplinato dal DM 24.4.2008, come modificato dal DM 58 del 6.03.2017.
Modifica dell’installazione
Figura 2 - Modifica dell’installazione
Modifiche sostanziali
Quando la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorita' competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attivita' per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.
Modifiche non sostanziali
Il gestore comunica, in maniera preventiva, (almeno 60gg prima di effettuare la modifica) all'autorità competente le modifiche non sostanziali progettate dell'impianto.
L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni.
Nel caso in cui l’autorità competente rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.lgs 152/2006, ne da notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.
Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazionedi cui al punto precedente, risultino sostanziali, il gestore invia all' autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Il procedimento segue, ove compatibile, l’iter procedurale previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater.
[...]
Rapporto fra AIA e Valutazione di impatto Ambientale.
L’autorizzazione integrata ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione o di parte di essa, ed ha come obiettivo la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività di cui all’allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.
La valutazione di impatto ambientale dei progetti (VIA) è “il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente di un progetto […] ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi.
La VIA ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita.
A questo scopo la VIA individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del D.lgs 152/2006, gli impatti ambientali di un progetto (“la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere o di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compreso quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo”).
L’ambito specifico della VIA è l’inquadramento generale della localizzazione dell’opera e dell’impianto, ed il suo rilascio integra, in sostanza, una condizione di procedibilità dell’AIA.
L’AIA è caratterizzata dall’esame, ad un maggior livello di definizione, di tutti i profili ambientali ed abbraccia, rispettivamente, le emissioni nell’aria, convogliate e no, gli scarichi nell’acqua e nel mare, le emissioni sonore, le vibrazioni, gli odori, l’impatto sul suolo e sul sottosuolo; ed in definitiva l’impatto complessivo del progetto in base agli aspetti gestionali.
L’esame in sede di AIA richiede, dunque, l’esercizio di un’amplissima discrezionalità tecnica; comporta la valutazione concreta delle modalità e di funzionamento dell’impianto ed altresì, di norma, comporta l’adozione di tutta una serie di prescrizioni e raccomandazioni dirette a minimizzare l’impatto ambientale.
Il maggior livello di approfondimento implica, quindi, una retroazione dell’AIA sulla procedura di VIA, nel senso che la prima, benché cronologicamente successiva, conferma, precisa e condiziona l’oggetto della seconda.
Pertanto, mentre una valutazione di impatto ambientale negativa preclude il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, al contrario legittimamente può essere negata l’autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale positiva, poiché solo l’AIA è, di per sé, idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull’intervento in concreto proposto.
[...] Segue in allegato
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