Direttiva 2001/42/CE
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Direttiva 2001/42/CE
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
Gazzetta ufficiale n. L 197 del 21/07/2001
Entrata in vigore 21.07.2001
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Articolo 1 Obiettivi
La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.
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Lo scopo della direttiva è di garantire un alto livello di protezione ambientale e far sì che nella redazione, nell’adozione e nell’implementazione dei piani e dei programmi si tenga conto delle considerazioni di natura ambientale.
Essa promuove lo sviluppo sostenibile assicurando che vengano eseguite le valutazioni ambientali di determinati disegni e programmi che si ritiene abbiano effetti significativi sull’ambiente.
I piani e i programmi pubblici coperti dalla direttiva sulla valutazione ambientale strategica (VAS) sono soggetti a una valutazione ambientale durante la loro preparazione e prima della loro adozione.
Questa direttiva si applica ai seguenti piani e programmi pubblici (e ai relativi emendamenti) che sono stati redatti e/o adottati da un’autorità competente e che sono soggetti a disposizioni amministrative, regolamentari e legislative:
- piani e programmi per i quali è richiesta una valutazione in base agli articoli 6 e 7 della direttiva «Habitat»;
- piani e programmi che tracciano le linee per la futura approvazione di progetti diversi da quelli di cui alla direttiva sulla VIA (non limitati ai settori elencati sopra) e identificati dai paesi membri dell’UE come piani e programmi a impatto ambientale significativo. Ciò potrà essere stabilito dai paesi dell’UE attraverso un esame dei singoli casi o specificando tipologie di piani e programmi o combinando entrambi questi approcci.
La direttiva definisce una procedura e una serie di passi da seguire quando si esegue la valutazione di un piano o di un programma al quale viene applicata. Tali passi comprendono:
- definizione del campo di applicazione;
- preparazione del rapporto ambientale;
- consultazione e partecipazione pubblica;
- processo decisionale; e
- monitoraggio.
La direttiva è inoltre soggetta a una procedura di screening:
- i piani e i programmi diversi da quelli elencati all’articolo 3, paragrafo 2, ma che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti, nonché
- i piani e i programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e lievi modifiche a piani e programmi, ma solo se possono avere effetti significativi sull’ambiente.
Il margine di discrezionalità dei paesi dell’UE è limitato dai criteri di significatività dell’allegato II, quando si tratta di esaminare determinati piani e programmi. È anche limitato dall’obiettivo generale della direttiva, ovvero quello di garantire un elevato livello di protezione ambientale.
I piani e i programmi il cui unico fine è quello di servire la difesa nazionale o le emergenze civili, così come i piani e programmi finanziari o di budget, non sono coperti da questa direttiva.
Nelle fasi iniziali del processo decisionale in cui si sviluppano i piani e i programmi, si applica un insieme specifico di regole, e cioè nel momento in cui:
- si prepara una relazione sui probabili effetti significativi sull’ambiente;
- si informano e si consultano il pubblico e le autorità ambientali;
- si conducono consultazioni transfrontaliere con i paesi dell’UE potenzialmente coinvolti;
- si identificano le misure per fronteggiare e monitorare impatti ambientali significativi.
Il rapporto ambientale deve contenere, tra le altre informazioni, quanto segue:
- la situazione ambientale esistente e il suo sviluppo probabile nel caso in cui il piano o programma non venisse realizzato;
- i problemi ambientali esistenti attinenti al piano o programma, e in particolare quelli relativi alle zone che fanno parte della rete Natura 2000;
- le misure previste per prevenire, ridurre e compensare gli eventuali effetti avversi significativi per l’ambiente;
- una descrizione delle modalità seguite per la valutazione;
- le misure di monitoraggio previste;
- un riepilogo non tecnico delle sopracitate informazioni.
La bozza del piano o programma e il rapporto ambientale dovranno essere messi a disposizione delle autorità responsabili in materia ambientale e del pubblico. Le autorità e il pubblico dovranno avere l’opportunità di esprimere le proprie opinioni in merito alla bozza del piano o programma nella fase iniziale e con una tempistica adeguata prima della sua adozione o dell’avvio della procedura legislativa.
Il paese dell’UE responsabile della preparazione del piano o programma dovrà inviarne una copia, unitamente a una copia del rapporto ambientale, agli altri paesi dell’UE:
- qualora ritenga che il piano o programma possa avere effetti di natura ambientale sul territorio di questi altri paesi dell’UE;
- dietro richiesta di tali paesi dell’UE.
Il rapporto ambientale, le opinioni espresse dalle autorità pertinenti e dal pubblico e i risultati di eventuali consultazioni transfrontaliere dovranno essere tenuti in considerazione dalle autorità competenti durante la stesura del piano o programma e prima che venga adottato.
Quando un piano o un programma vengono adottati, il paese dell’UE responsabile ha il dovere di informare tutte le parti interessate che sono state consultate e di mettere a loro disposizione:
- il piano o programma così come viene adottato;
- una dichiarazione di sintesi sul modo in cui le considerazioni di natura ambientale sono state integrate e il rapporto sull’impatto ambientale;
- le opinioni e i risultati delle consultazioni;
- le motivazioni per aver scelto il piano o programma così come è stato adottato;
- le misure di monitoraggio intraprese.
Tuttavia, la valutazione ambientale eseguita in ottemperanza alla direttiva VAS, non annulla l’obbligo di condurre la valutazione di impatto ambientale richiesta dalla direttiva VIA né quello di soddisfare ogni altro requisito legale dell’UE.
I paesi dell’UE possono fornire procedure coordinate o comuni al fine di evitare doppie valutazioni ambientali in relazione a quei piani e programmi per i quali l’obbligo di eseguire tali valutazioni emerge simultaneamente da questa direttiva e da altre disposizioni legislative dell’UE.
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