Decreto 20 agosto 1999

Decreto 20 agosto 1999 | Consolidato 2018
Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. ...
Rifiuti - Deposito temporaneo - Luogo di produzione dei rifiuti e nozione di "collegamento funzionale" - Giurisprudenza - Art. 185-bis, d.lgs. n. 152/2006.
La definizione di "deposito temporaneo dei rifiuti" è stata modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, nel senso che per «luogo di produzione dei rifiuti» deve oggi intendersi «l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti», definizione ripresa tal quale dall'odierno art. 185-bis, d.lgs. n. 152 del 2006 come introdotto dall'art. 1, comma 14, d.lgs. n. 116 del 2020. Sicché, ad integrare la nozione di "collegamento funzionale" concorre non soltanto, dal punto di vista spaziale, la contiguità dell'area a tal fine utilizzata rispetto a quella di produzione dei rifiuti, ma anche la destinazione originaria della medesima in ragione dello strumento urbanistico e dell'assenza di una sua autonoma utilizzazione in concreto diversa da quella accertata.
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In allegato Sentenza
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"Errata corrige allegato A della delibera n. 3 del 24.06.2020"
La circolare n. 1 del 04 febbraio corregge l’allegato A della delibera n. 3 del 24.06.2020.
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ALLEGATO...

ID 18504 | 29.12.2022 / Linee guida CONAI in allegato
CONAI, 19 Ottobre 2022
Il decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020, ha recep...
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