Aggiornato il portale del Registro AEE
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Aggiornato il portale del Registro AEE al "campo aperto" di applicazione del D.Lgs. 49/2014
11.08.2018
Il 15 agosto 2018 entra in vigore il “campo aperto” di applicazione del D.Lgs. 49/2014, come previsto dalla direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Le modifiche, apportate all’ambito di applicazione riguardano il passaggio dalle attuali 10 categorie dell’Allegato 1 della nuova direttiva RAEE alle 6 nuove categorie dell’Allegato III, che includono due categorie “aperte” relative alle apparecchiature di grandi e piccole dimensioni.
Il Comitato di vigilanza e controllo ha disposto che, per i produttori e i sistemi collettivi iscritti, venga effettuata una transcodifica d’ufficio dei prodotti nelle nuove tipologie contenute nell’Allegato IV del D.Lgs. 49/2014, sulla base della tabella approvata dal Comitato nella riunione del 19 luglio 2018.
Il portale, a seguito dell'aggiornamento, ha comportato:
- l'adeguamento della classificazione delle apparecchiature; i produttori possono iscrivere le apparecchiature indicate nell'allegato IV, così come integrato dal Comitato.
Vedi Nuovo allegato IV integrato dal Comitato
- la variazione d'ufficio delle posizioni delle imprese iscritte che sono state aggiornate alla nuova classificazione, sulla base della tabella di transcodifica predisposta dal Comitato.
La transcodifica è avvenuta secondo questi criteri:
2) - Nel caso in cui il rapporto era 1:n (ovvero ad una tipologia “vecchia” corrispondevano più tipologie “nuove”), ai produttori sono state associate tutte le possibili tipologie corrispondenti: ad esempio i distributori automatici (tipologia 10.1) saranno riclassificati nei codici 1.3 -apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi ; 5.22-piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e 4.13-grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro.
3) - Infine si evidenzia che tre delle 6 nuove categorie fanno riferimento, ad “apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm)”, ad “apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)” ed a “piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)”. Pertanto ad una vecchia apparecchiatura possono corrispondere, con la nuova classificazione, due nuove apparecchiature, distinte in relazione alle loro dimensioni: ad esempio la vecchia tipologia stampanti – 3.2.5 verrà riclassificata in 6.6 stampanti e 4.6 grandi stampanti.
Se il produttore immette sul mercato solo una di queste tipologie, dovrà cancellare le rimanenti con una pratica di variazione.
4) Va osservato infine che sono state introdotte nuove tipologie di AEE (p.es. 1.6 altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua, oppure 3.5 LED oppure 5.23 piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati.)
Se il produttore immette queste apparecchiature sul mercato dovrà comunicarlo al Registro sempre con una pratica di variazione.
Nella propria area riservata, ciascun produttore potrà consultare le quote di mercato nonché le tariffe che dovranno essere versate entro il 31 ottobre.
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Fonte: MATTM
Collegati:
Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49
Indicazioni operative ambito applicazione direttiva RAEE