Interpello ambientale 10.01.2025 - Vincolo di inedificabilità impianto di depurazione
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Interpello ambientale 10.01.2025 - Vincolo di inedificabilità impianto di depurazione
ID 23282 | 13.01.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 10.01.2025
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3 septies, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, acquisita al protocollo di questo Ministero n. 185378 dell’11.10.2024, codesta Amministrazione ha richiesto un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale in tema di determinazione della fascia di rispetto minima di 100 metri, con vincolo di inedificabilità assoluta, circostante l’area destinata a un impianto di depurazione, proponendo il seguente quesito:
[…] interpretazione del carattere assoluto o relativo del divieto di edificazione nella fascia di rispetto minima, previsto dall’Allegato 4, punto 1.2, della Delibera del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, e in particolare sulla correttezza di un’interpretazione che postuli il carattere assoluto del vincolo di inedificabilità ivi previsto, anche quando venga esclusa, attraverso specifiche analisi di microbiologia ambientale, ogni correlazione tra i microrganismi patogeni prodotti dal depuratore e possibili rischi per la salute delle persone.
Si rappresenta che con nota prot. n. 221470 del 03.12.2025 questo Ministero ha sottoposto l’interpello in oggetto alla valutazione tecnica dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dell’Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA), del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e delle Direzioni Generali di questo Ministero per quanto di competenza. La presente istruttoria tiene conto dei riscontri ricevuti.
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Preliminarmente, questa Amministrazione intende esprimere alcune considerazioni in ordine alla ricevibilità del quesito posto in sede di interpello ai sensi dell’art. 3 septies del d.lgs. n. 152 del 2006.
A tal proposito, atteso che l’art. 3 septies cit. consente di presentare a questo Ministero «istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale», è necessario accertare la natura normativa, piuttosto che meramente amministrativa, delle disposizioni contenute al punto 1.2. dell’Allegato 4 alla delibera del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977, di cui è chiesta l’interpretazione.
Al fine di stabilire la natura regolamentare e normativa di tale atto generale non è possibile ricorrere ai criteri formali contenuti nella legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare all’art. 17, in quanto entrata in vigore successivamente all’adozione della delibera. È necessario, pertanto, rifarsi a criteri diversi.
Ciò posto, limitatamente alle disposizioni oggetto del presente interpello contenute nell’allegato 4, è innegabile che sotto il profilo sostanziale esse presentino carattere generale e astratto.
Peraltro, anche da un punto di vista formale sembra possibile predicare la natura normativa di tali disposizioni. Il Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento è stato istituito dall’art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, al fine di esercitare le funzioni statali in materia di tutela delle acque dall’inquinamento indicate dal precedente art. 2. Tra le competenze attribuite allo Stato, che le esercita mediante il suddetto Comitato, figura, all’art. 2, lett. e), n. 1, «la determinazione di norme tecniche generali […] per la regolamentazione dell’installazione e dell’esercizio degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione».
Tali funzioni sono esercitate proprio attraverso l’Allegato 4 della delibera del 4 febbraio 1977 che, pertanto, limitatamente alle stesse disposizioni contenute nel suddetto allegato, presenta per tabulas natura normativa.
[...] Segue in allegato
Fonte: MASE
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Risposta prot. n. 3144 del 10-01-2025.pdf |
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Interpello prot. n. 185378 del 11-10-2024.pdf |
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