Interpello ambientale 13.04.2023 - Interpretazione autentica articolo 184-ter
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Interpello ambientale 13.04.2023 - Interpretazione autentica articolo 184-ter
ID 19624 | 15.05.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 13.04.2023
QUESITO
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, AGCI Umbria ha richiesto un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale sui seguenti aspetti:
1) come deve essere considerato un CSS che viene ulteriormente trattato in un impianto pirolitico a ciclo chiuso (senza emissioni di alcun genere), da cui si ottiene già un syngas pulito assimilabile al gas cittadino, dopo che un ulteriore processo di purificazione lo converte in un metano sintetico ad alto grado di purezza;
2) se questo nuovo prodotto (ovvero un CSS di qualità) risponde ai requisiti dell’articolo 184-ter
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Testo unico ambientale” e in particolare l’articolo 184-ter recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto;
- il decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS)”
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Dal quadro normativo sopraesposto emerge quanto di seguito riportato.
L’articolo 184-ter del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, che disciplina la cessazione della qualifica dei rifiuti e dispone l’obbligo del rispetto di condizioni e di criteri specifici che devono essere individuati, al comma 1 prevede “Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.”
Per lo specifico caso in argomento inoltre con il Decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS)” sono stabiliti i criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS), come definito all'articolo 183, comma 1, lettera cc), del D.lgs. 3 aprile 2006 n.1526, cessano di essere qualificate come rifiuto.
A tal proposito, nel dover considerare la coesistenza di due discipline con la medesima finalità, è necessario riportare quanto rappresentato da ISPRA (prot. n. 25511/DG-EC del 22 febbraio 2023) sulla questione specifica. In particolare, “l’allegato 3 del citato DM 22/2013 prevede che la produzione del CSS- Combustibile possa avvenire secondo i processi e le tecniche elencate nell'allegato B delle norme tecniche UNI EN 15359. Tuttavia, è anche chiarito che il richiamo alla suddetta norma tecnica di settore è da intendersi effettuato a scopo meramente illustrativo ed indicativo dei processi e delle tecniche per la produzione di un CSS-Combustibile, e non produce alcun carattere prescrittivo ai fini del rilascio di un qualsiasi atto abilitativo per la costruzione e l'esercizio un impianto per la produzione del CSS-Combustibile. La scelta dei processi e delle singole tecniche di produzione del CSS-Combustibile nonché la sequenza delle varie fasi, attività e processi resta a completa e libera scelta di ciascun produttore di un CSS-Combustibile, operata anche in base a scelte tecniche che possono anche essere derivate da uno specifico know-how talvolta coperto da brevetti.”
Il citato decreto ha come obiettivo la produzione e l'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS) da utilizzare, a determinate condizioni, in sostituzione di combustibili convenzionali per finalità ambientali e economiche per contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, all'incremento dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili mediante un utilizzo sostenibile a scopi energetici della biomassa contenuta nei rifiuti, ad un aumento del recupero dei rifiuti.
Nel rispetto della gerarchia di trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 179 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 la cessazione della qualifica di rifiuto di CSS è finalizzata ad una riduzione degli oneri ambientali ed economici legati allo smaltimento di rifiuti in discarica, al risparmio di risorse naturali, alla riduzione della dipendenza da combustibili convenzionali e all'aumento della certezza d'approvvigionamento energetico.
Per tutti i casi non ricadenti nel DM 14 febbraio 2013, n.22 è possibile avvalersi di quanto disposto al comma 3 dell’articolo 184-ter D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, dove in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, art. 184 ter, vi è la possibilità di autorizzare “caso per caso” le operazioni di recupero da cui esitano end of waste.”
Infine, per completezza, si segnala che presso questo Ministero è istituito il Comitato di Vigilanza e Controllo, previsto dall’art. 15 del DM 22/2013, che tra l‘altro ha la competenza di assicurare il monitoraggio sull'attuazione della disciplina vigente e di garantire l'esame e la valutazione delle problematiche collegate.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
Fonte: MASE
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Quesito interpello ambientale 13.04.2023.pdf |
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