Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Interpello ambientale 13.04.2023 - Interpretazione autentica articolo 184-ter

ID 19624 | | Visite: 2248 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/19624

Interpello ambientale 13 04 2023

Interpello ambientale 13.04.2023 - Interpretazione autentica articolo 184-ter

ID 19624 | 15.05.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
.
..

Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 13.04.2023

Oggetto: Articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 – interpretazione autentica articolo 184-ter.

QUESITO

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, AGCI Umbria ha richiesto un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale sui seguenti aspetti:
1) come deve essere considerato un CSS che viene ulteriormente trattato in un impianto pirolitico a ciclo chiuso (senza emissioni di alcun genere), da cui si ottiene già un syngas pulito assimilabile al gas cittadino, dopo che un ulteriore processo di purificazione lo converte in un metano sintetico ad alto grado di purezza;
2) se questo nuovo prodotto (ovvero un CSS di qualità) risponde ai requisiti dell’articolo 184-ter

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:

- il D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Testo unico ambientale” e in particolare l’articolo 184-ter recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto;
- il decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS)”

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Dal quadro normativo sopraesposto emerge quanto di seguito riportato.

L’articolo 184-ter del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, che disciplina la cessazione della qualifica dei rifiuti e dispone l’obbligo del rispetto di condizioni e di criteri specifici che devono essere individuati, al comma 1 prevede “Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.”

Per lo specifico caso in argomento inoltre con il Decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS)” sono stabiliti i criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS), come definito all'articolo 183, comma 1, lettera cc), del D.lgs. 3 aprile 2006 n.1526, cessano di essere qualificate come rifiuto.

A tal proposito, nel dover considerare la coesistenza di due discipline con la medesima finalità, è necessario riportare quanto rappresentato da ISPRA (prot. n. 25511/DG-EC del 22 febbraio 2023) sulla questione specifica. In particolare, “l’allegato 3 del citato DM 22/2013 prevede che la produzione del CSS- Combustibile possa avvenire secondo i processi e le tecniche elencate nell'allegato B delle norme tecniche UNI EN 15359. Tuttavia, è anche chiarito che il richiamo alla suddetta norma tecnica di settore è da intendersi effettuato a scopo meramente illustrativo ed indicativo dei processi e delle tecniche per la produzione di un CSS-Combustibile, e non produce alcun carattere prescrittivo ai fini del rilascio di un qualsiasi atto abilitativo per la costruzione e l'esercizio un impianto per la produzione del CSS-Combustibile. La scelta dei processi e delle singole tecniche di produzione del CSS-Combustibile nonché la sequenza delle varie fasi, attività e processi resta a completa e libera scelta di ciascun produttore di un CSS-Combustibile, operata anche in base a scelte tecniche che possono anche essere derivate da uno specifico know-how talvolta coperto da brevetti.”

Il citato decreto ha come obiettivo la produzione e l'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS) da utilizzare, a determinate condizioni, in sostituzione di combustibili convenzionali per finalità ambientali e economiche per contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, all'incremento dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili mediante un utilizzo sostenibile a scopi energetici della biomassa contenuta nei rifiuti, ad un aumento del recupero dei rifiuti.

Nel rispetto della gerarchia di trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 179 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 la cessazione della qualifica di rifiuto di CSS è finalizzata ad una riduzione degli oneri ambientali ed economici legati allo smaltimento di rifiuti in discarica, al risparmio di risorse naturali, alla riduzione della dipendenza da combustibili convenzionali e all'aumento della certezza d'approvvigionamento energetico.

Per tutti i casi non ricadenti nel DM 14 febbraio 2013, n.22 è possibile avvalersi di quanto disposto al comma 3 dell’articolo 184-ter D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, dove in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, art. 184 ter, vi è la possibilità di autorizzare “caso per caso” le operazioni di recupero da cui esitano end of waste.”

Infine, per completezza, si segnala che presso questo Ministero è istituito il Comitato di Vigilanza e Controllo, previsto dall’art. 15 del DM 22/2013, che tra l‘altro ha la competenza di assicurare il monitoraggio sull'attuazione della disciplina vigente e di garantire l'esame e la valutazione delle problematiche collegate.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

Fonte: MASE

Collegati

Tags: Ambiente Rifiuti Abbonati Ambiente Interpello ambientale

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Delibera n  5 del 19 dicembre 2024
Gen 08, 2025 111

Delibera n. 5 del 19 dicembre 2024

Delibera n. 5 del 19 dicembre 2024 ID 23263 | 08.01.2025 / In allegato Delibera n. 5 del 19 dicembre 2024 - Criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, sostituzione della deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015 Pubblicata il 19/12/2024 ... Articolo 1… Leggi tutto
Delibera n  4 del 19 dicembre 2024  Abrogazione categoria 3 bis ANGA
Gen 08, 2025 99

Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024

Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024 / Abrogazione categoria 3-bis ANGA ID 23262 | 08.01.2025 / In allegato Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024 - Abrogazione della categoria 3-bis dell’Albo nazionale gestori ambientali Pubblicata: 19.12.2024 ... Articolo 1 (Abrogazione delle delibere relative… Leggi tutto
Legge 9 gennaio 1991 n  9
Gen 06, 2025 100

Legge 9 gennaio 1991 n. 9

Legge 9 gennaio 1991 n. 9 / Norme attuazione Piano energetico nazionale ID 23522 | 06.01.2025 Legge 9 gennaio 1991 n. 9Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni… Leggi tutto
Indirizzi operatavi posa attivit  in mare di cavi e condotte   MASE Dic  2024
Gen 02, 2025 199

Indirizzi operativi posa attività in mare di cavi e condotte

Indirizzi operativi posa attività in mare di cavi e condotte comma 5 dell’art. 109 del D.Lgs. 152/2006 - ISPRA Dic. 2024 ID 23228 | 02.01.2025 Contenuti della documentazione inerente alla movimentazione dei fondali marini derivante dall’attività di posa in mare di cavi e condotte di cui al comma 5… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 3214
Dic 27, 2024 148

Regolamento delegato (UE) 2024/3214

Regolamento delegato (UE) 2024/3214 ID 23203 | 27.12.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/3214 della Commissione, del 16 ottobre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto… Leggi tutto
Monitoraggio della microalga potenzialmente tossica Ostreopsis 2023
Dic 26, 2024 131

Monitoraggio della microalga potenzialmente tossica Ostreopsis - 2023

Monitoraggio della microalga potenzialmente tossica Ostreopsis cf. ovata lungo le coste italiane. Anno 2023 ID 23199 | 26.12.2024 / In allegato Linee di attività ISPRA/ARPA: fioriture algali di Ostreopsis cf. ovata lungo le coste italiane Ostreopsis ovata Fukuyo è un dinoflagellato potenzialmente… Leggi tutto

Più letti Ambiente