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Interpello ambientale 24.07.2025 - DM 28 giugno 2024 n. 127 e codice EER 170504

nterpello ambientale 24.07.2025 DM 28 giugno 2024 n. 127 e  codice EER 170504

Interpello ambientale 24.07.2025 - End of waste rifiuti inerti

ID 24333 | 24.07.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale 24.07.2025

Oggetto: Indicazioni in merito a interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al DM Ambiente 28 giugno 2024 n. 127, in relazione al codice EER 170504

QUESITO

Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, la Città Metropolitana di Roma Capitale chiede chiarimenti in merito all’ambito di applicazione del DM Ambiente 28 giugno 2024 n. 127 e in particolare formula i seguenti quesiti:

1) se, sulla base delle disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127, non sia più possibile effettuare direttamente il recupero ambientale (R10) del rifiuto individuato dal codice EER 170504, ma che lo stesso debba necessariamente essere sottoposto ad una preventiva operazione di recupero (R5) che ne attesti la cessazione della qualifica di rifiuto conformemente al predetto decreto;

2) se, sulla base del Decreto ministeriale 5 febbraio 1998, che non prevede l’operazione R5 per la tipologia 7.31-bis ai fini dell’utilizzo in recuperi ambientali, il rifiuto con codice EER 170504 possa essere autorizzato all’operazione R5 in procedura semplificata ex articoli 214 e 216 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 solamente per l’industria della ceramica e dei laterizi e per la formazione di rilevamenti e sottofondi stradali. Conseguentemente, se per l’utilizzo nei recuperi ambientali e per gli altri utilizzi previsti dal Decreto ministeriale n. 127 del 2024, invece, la produzione di aggregato recuperato dal rifiuto con codice EER170504 debba essere autorizzata in procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.

[...]

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

In considerazione del quadro normativo sopraesposto, del parere tecnico di ISPRA, richiesto con nota prot. n. 59028 del 28 marzo 2025 e acquisito con nota prot. n. 108787 del 9 giugno 2025, alla luce dell’istruttoria condotta si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell’articolo 184-ter del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, e in coerenza con quanto disposto dalla Direttiva 2008/98/CE, un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Il medesimo articolo 184-ter, al comma 2, prevede che in assenza di criteri comunitari il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica può definire, mediante uno o più decreti, criteri per specifiche tipologie di rifiuto.

Va altresì menzionato l’articolo 184-ter, comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, secondo cui “…In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 (sulla cessazione della qualifica di rifiuto), continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 (…) e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269”.

In tale cornice giuridica è stato adottato il Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127, recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale; all’allegato 1, tabella 1, il decreto individua i criteri attraverso cui i rifiuti cessano di essere tali per divenire prodotto, vale a dire “aggregato recuperato” per come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera f), del medesimo decreto. L’aggregato recuperato può essere successivamente utilizzato per gli scopi specifici individuati nell’Allegato 2, qualora rispetti i requisiti di qualità per l’utilizzo previsto.

In questo contesto si rappresenta che l’articolo 8, comma 1, del Decreto ministeriale n. 127 del 2024, prevede che “…ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore dell’aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III -bis, della Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, […] inerenti ai limiti quantitativi previsti dall’allegato 4 e ai valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, sub allegato 2, nonché le norme tecniche di cui all’allegato 5 dello stesso decreto”. Dalla lettura della disposizione emerge, dunque, che, nell’ambito delle operazioni di recupero in argomento, le disposizioni del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 continuano ad applicarsi esclusivamente per ciò che concerne i limiti quantitativi, i valori limite per le emissioni e le norme tecniche, rientrando invece nel perimetro di applicazione del decreto ministeriale n. 127 del 2024 i profili concernenti i rifiuti in ingresso, le operazioni di recupero, o i prodotti emergenti dal processo di cessazione della qualifica di rifiuto.

[....] Segue in allegato

Fonte: MASE

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