Interpello ambientale 01.06.2022 - Autorizzazione EoW rifiuti carta mediante attività R12
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Interpello ambientale 01.06.2022 - Autorizzazione EoW rifiuti carta mediante attività R12
ID 16799 | 07.06.2022 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 01.06.2022
QUESITO
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, è stata richiesta un’interpretazione sulla corretta applicazione del DM 188/20208 per poter definire l’iter autorizzativo per un impianto che deve sottoporre ad attività di recupero, finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto, i rifiuti di carta e cartone mediante l’attività R12 di cui all’allegato C alla parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152. La provincia evidenzia che il regolamento ministeriale sulla cessazione della qualifica di rifiuto non riporta le specifiche operazioni di recupero ammissibili e chiede di valutare la possibilità di autorizzare l’attività di recupero mediante l’operazione R12.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue.
- Art. 184-ter del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152
L’articolo recante “cessazione della qualifica di rifiuto” stabilisce che un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi specifici criteri riguardanti: i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero; i processi e tecniche di trattamento consentiti; i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotti applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario; i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso; un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
Il medesimo articolo 184-ter stabilisce altresì che citati i criteri sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 188 recante i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Secondo quanto disposto dal DM 188/2020, per la produzione di carta e cartone recuperati sono ammessi le tipologie di rifiuto meglio identificate dai seguenti codici EER:
- 15 01 10 imballaggi di carta e cartone;
- 15 01 05 imballaggi compositi;
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti;
- 20 10 01 carta e cartone;
- 19 12 01 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;
- 03 03 08 scarti dalla selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica.
Il medesimo decreto indica una serie di misure da implementare tra le quali, in riferimento ai processi ed alle tecniche di trattamento, ed utili per il caso di specie, vengono riportate:
- selezione dei rifiuti di carta e cartone che devono corrispondere a quanto opportunamente indicato nelle lettere da a) ad f) del medesimo DM 188/2020;
- rimozione e separazione di qualsiasi materiale estraneo ai rifiuti di carta e cartone.
In sintesi il processo di recupero si sostanzia in operazioni di cernita manuale e, eventualmente, in operazioni di riduzione volumetrica.
Riguardo al quesito specifico, si fa presente che all’operazione R12, di cui all’Allegato C del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 è stata associata la nota riportata al punto 7, la quale stabilisce che, in mancanza di un codice R appropriato, la citata operazione può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccamento, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni da R1 a R11.
Tanto premesso è possibile autorizzare, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, il recupero dei rifiuti di carta e cartone mediante lo svolgimento dell’attività R12, e nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 3 del DM 188/2020, ovvero in conformità alle disposizioni della norma Uni En 643 ed ai requisiti tecnici riportati all’allegato 1 del medesimo decreto ministeriale.
Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti eventualmente in corso, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
Fonte: MITE
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Vademecum End of Waste (EoW)
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