Deroghe deposito temporaneo RAEE - TV e monitor | Novità Legge 25/2022
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Deroghe deposito temporaneo RAEE - TV e monitor | Novità Legge 25/2022
ID 16257 | 28.03.2022 / Nota in allegato
La Legge 28 marzo 2022 n. 25 (conversione / Decreto-Legge 27 gennaio 2022 n. 4), dispone con l'articolo 18-bis misure straordinarie in ordine alla raccolta e il trattamento dei RAEE (Allegato 1 DM 2007/185 Raggruppamento 3 - TV e Monitor.). Le misure avranno efficacia per dodici mesi (dal 29.03.2022 al 29.03.2023).
Le misure straordinarie e temporanee prevedono che il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, e il deposito presso i centri di raccolta di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e b), e comma 2 sono consentiti fino ad un quantitativo massimo del doppio rispetto a quello previsto dalla normativa vigente e concedono ai soggetti titolari di autorizzazione ordinaria alla gestione dei rifiuti e agli impianti autorizzati con Aia per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) l’aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell’80 per cento.
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Articolo 18-bis. (Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del raggruppamento 3 di cui all’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185)
1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l’adeguato trattamento di talune categorie di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un’ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla missione M2C1.1 del PNRR, nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del raggruppamento 3 di cui all’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185:
a) il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, e il deposito presso i centri di raccolta di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, del medesimo decreto legislativo, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio rispetto a quello previsto dalla normativa vigente, adottando le cautele necessarie a garanzia della sicurezza degli spazi allo scopo utilizzati;
b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti rilasciata ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all’articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è consentito l’aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell’80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. La presente disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l’effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ferme restando le quantità massime fissate dall’allegato 4 al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.
2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presìdi ambientali, nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.
3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera b), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.
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Collegati
DM 25 settembre 2007 n. 185
Decreto Legislativo 14 marzo 2014 n. 49
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