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Circolare n. 20/E

Circolare n  20 E   Il nuovo concetto di residenza per i soggetti IRPEF e IRES

Circolare AdE n. 20/E del 4 novembre 2024 / Il nuovo concetto di residenza per i soggetti IRPEF e IRES

ID 22868 | 05.11.2024

Oggetto: Istruzioni operative agli uffici in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ed enti a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209
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Le istruzioni delle Entrate (C.M. 20/E/2024) per il nuovo concetto di residenza per i soggetti IRPEF e IRES

Sono residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte dell’anno hanno il domicilio nel territorio dello Stato: sviluppano cioè le relazioni personali e familiari in via principale nel nostro Paese. Con la circolare n. 20/E del 4 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate illustra gli effetti delle modifiche introdotte dal c.d. “Decreto internazionalizzazione” (D.Lgs. n. 209/2023) in materia di residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti in vigore dal 2024.

In particolare, il criterio civilistico del domicilio secondo cui “il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi” viene sostituito con un criterio di natura sostanziale. Resta fermo il criterio civilistico della residenza di cui all’art. 43 del c.c., inteso come dimora abituale. Viene aggiunto il requisito della mera presenza fisica nel territorio dello Stato.

Testo previgente Testo vigente
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

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