Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
43.922
/ Documenti scaricati: 31.174.211
/ Documenti scaricati: 31.174.211
Il 31 Marzo di ogni anno scade il termine per effettuare la comunicazione all’Inail dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, come previsto dal D.Lgs. n.81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro).
Il datore di lavoro o il dirigente hanno l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail in caso di nuova nomina o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) (articolo 18, lettera aa) del decreto legislativo 81/2008 così come modificato dall’articolo 13, lettera f) del d.lgs. 106/2009).
Il servizio è fruibile online per facilitare lo specifico adempimento a carico dei datori di lavoro per unità produttiva e consente ai datori di lavoro di poter visualizzare la situazione delle comunicazioni effettuate.
Le aziende sono obbligate esclusivamente alla comunicazione delle nomine effettuate e delle variazioni intervenute nell’anno precedente.
Sono obbligate a effettuare la comunicazione tutte le aziende operanti in tutti i settori di attività, privati e pubblici, con qualsiasi tipologia di rischio, con esclusione delle Amministrazioni e degli Istituti (Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ecc).
La comunicazione da effettuare entro il 31 marzo 2019 riguarda esclusivamente i dati del rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza, mentre per i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali o di comparto non va effettuata alcuna comunicazione.
Nel caso in cui non sia stato possibile eleggere direttamente il RLS, in quanto non vi è stata disponibilità da parte dei dipendenti, e non sia presente un RLS territoriale, il datore di lavoro non è tenuto ad alcuna comunicazione e non è soggetto, pertanto, alla sanzione amministrativa per l’omissione di essa.
___________
D.Lgs.81/2008 Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
...
comma 1
aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
Collegati
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024