Il
Regolamento (UE) 2017/997 in vigore dal 5 luglio 2017 e che
si applica dal 5 luglio 2018 definisce i criteri comunitari per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14, superando in tal modo le disposizioni, relative a tale caratteristica di pericolo, contenute al
Regolamento (UE) 1357/2014.
Il Regolamento, prevede l’applicazione di regole diverse rispetto a quelle previste dall’accordo ADR.
In base al nuovo Regolamento, la caratteristica di pericolo HP14 si applica ai rifiuti che:
a) contengono in concentrazione pari o superiore a 0,1% sostanze che riducono lo strato di ozono (H420) (halon, tetracloruro di carbonio, clorofluorocarburi, idroclofluorocarburi, tricloroetano, metilcloroformio, bromuro di metile, bromoclorometano, ecc.); e/o
b) contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l’ambiente acquatico (H400) in concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia dello 0,1%; e/o
c) contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico (H410, H411, H412), la cui somma ha concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia di
- 0,1% per sostanze H410
- 1% per sostanze H411 e H412
ed applicando un fattore moltiplicativo di 100 per H410, di 10 per H411; e/o
d) contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico (H410, H411, H412, H413), la cui somma ha concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia di
- 0,1% per sostanze H410
- 1% per sostanze H411, H412 e H413.
....
ALLEGATO D D.lgs 152/2006 (TUA)
Il Decreto-Legge 20 giugno 2017, n. 91 (in G.U. 20/06/2017, n.141), convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'Allegato D.
ALLEGATO D Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. Classificazione dei rifiuti:
1. La classificazione dei rifiuti e' effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonche' nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017.