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Decreto MIT 17 luglio 2025

Decreto MIT 17 luglio 2025

Decreto MIT 17 luglio 2025 / Lista di controllo locali delle imprese di autotrasporto

ID 24359 | 28.07.2025 / In allegato

Decreto MIT 17 luglio 2025
Approvazione del modello di lista di controllo per standardizzare e rendere più efficienti le attività di controllo presso i locali delle imprese in materia di autotrasporto.

(GU n.173 del 28.07.2025)
__________

Articolo unico

1 È approvato il modello di lista di controllo di cui all’allegato I, con l’obiettivo di standardizzare e rendere più efficienti le attività di controllo presso i locali delle imprese in materia di autotrasporto in attuazione dell’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144

2. Nel corso delle operazioni di controllo presso i locali delle imprese, svolte ai sensi del presente decreto, gli organi di controllo si attengono alla lista di cui al precedente comma.

3. Gli accertamenti indicati nella lista di controllo non sono da intendersi come esaustivi e l’attività di controllo può riguardare ulteriori documenti e atti che devono essere conservati secondo le vigenti norme.

4. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto interdirigenziale 1° dicembre 2008.

...

Allegato I

LISTA DI CONTROLLO
relativa ai «controlli nei locali delle imprese in materia di autotrasporto» Documento conforme all’articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo 4/8/2008 n. 144

[...]

Decreto legislativo 4 agosto 2008 n. 144

Art. 7 Controlli nei locali delle imprese

1. I controlli nei locali delle imprese sono svolti secondo le linee strategiche definite dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2, sentito il tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 2-bis.
2. I controlli nei locali delle imprese si effettuano quando siano state accertate su strada gravi infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (UE) n. 165/2014, nonché in base al fattore di rischio che è attribuito a un'impresa dal sistema nazionale di classificazione del rischio di cui all'articolo 11. 3. I controlli nei locali delle imprese sono svolti in modo che vengano verificati i punti elencati nella parte A e B dell'Allegato I.
4. Nel corso delle operazioni di controllo nei locali delle imprese sono rilevate le informazioni relative al tipo di attività di trasporto, ossia se si tratta di attività a livello nazionale o internazionale, passeggeri o merci, per conto proprio o per conto terzi, alle dimensioni del parco veicoli dell'impresa e al tipo di tachigrafo se analogico, digitale o intelligente.
5. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati.
6. Al fine di agevolare e rendere uniformi le operazioni di controllo di cui al presente articolo, gli organi di controllo si attengono al modello di lista di controllo elaborato e aggiornato dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2, sentito il tavolo tecnico di cui all'articolo 2-bis.

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