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ID 24741 | 15.01.2025
Decreto Dirigenziale n.376 del 01 Ottobre 2025 Riconoscimento di veicoli per uso speciale destinati ai servizi antincendio
Con il presente decreto sono considerati per uso speciale, ai sensi degli art. 54 comma 1, lettera g), e art. 56, comma 1, lettera d), del Codice della Strada, i veicoli destinati ai servizi antincendio e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature funzionali a tale scopo.
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Art.1 Classificazione dei veicoli destinati ai servizi antincendio
Sono considerati per uso speciale, ai sensi degli art. 54 comma 1, lettera g), e art. 56, comma 1, lettera d), del Codice della Strada, i veicoli destinati ai servizi antincendio e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature funzionali a tale scopo.
Art. 2 Campo di applicazione e rispondenza alle norme generali
1. I veicoli destinati ai servizi antincendio, di cui all'art. 1, utilizzati per fini istituzionali e servizi di pubblica utilità, devono risultare conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai veicoli delle categorie internazionale N1, N2, N3, O1, O2, O3 e O4. 2. Il codice della carrozzeria dei veicoli delle categorie N ed O destinati ai servizi antincendio è “SG” con cifre integrative del codice della carrozzeria “31” che identificano la carrozzeria “automezzo antincendio”, come previsto dall’elenco delle cifre integrative da utilizzare per identificare i diversi tipi di carrozzeria di cui all’appendice 2 dell’allegato I al Regolamento UE 2018/858”.
Art. 3 Omologazione
1. La produzione in serie di veicoli destinati ai servizi antincendio è soggetta all’omologazione nazionale di veicoli prodotti in piccola serie di cui all’articolo 42 del Regolamento UE 2018/858 e s.m.i.
2. Nel caso di unici esemplari nuovi, come definiti dall’art. 45 del Regolamento UE 2018/858 e s.m.i., si applica l’istituto dell’omologazione individuale nazionale secondo quanto previsto da detto Regolamento UE. La domanda di visita e prova del veicolo è presentata all’UMC o al C.S.R.P.A.D. o al C.P.A., a seconda di casi previsti dalle disposizioni nazionali in materia di competenza delle attività.
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Art. 5 Caratteristiche costruttive specifiche dei veicoli destinati ai servizi antincendio
I veicoli destinati ai servizi antincendio, utilizzati per fini istituzionali e servizi di pubblica utilità, sia in sede di omologazione che di modifica dei veicoli in circolazione, devono rispondere alle caratteristiche previste nell’allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.
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ALLEGATO TECNICO
Requisiti con riferimento alla classificazione Veicoli delle categorie internazionali: N1, N2, N3, O1, O2, O3 e O4.
1) Attrezzature speciali che caratterizzano i veicoli per servizi antincendio:
Ai sensi dell'art. 177 del Codice della Strada i veicoli possono essere dotati del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e del dispositivo acustico supplementare di allarme.
Si riportano alcune tipologie di attrezzature la cui presenza è necessaria per la classificazione di veicolo per uso speciale servizi antincendio:
- Pompa fissa;
- Autoscala;
- Piattaforma aerea
- Motopompa (anche estraibile);
- Vani e ancoraggi per l’alloggiamento di attrezzatura antincendio;
- Serbatoio acqua con naspo o altro sistema di spegnimento;
- Gru;
- Verricello;
- serbatoio schiuma;
- serbatoio a schiuma con miscelatore in linea;
- Gruppo pinze idrauliche (anche estraibili);
- Gruppo elettrogeno;
- Radio ricetrasmittenti con alimentatori;
- Illuminazione aggiuntiva esterna o attacco per faro di ricerca;
- Colonna Fari;
- Slitta estraibile idraulica ed abbassabile;
- Lancia di spegnimento;
- Maxiventilatore;
- Centrale di comunicazione radio.
segue allegato
Art. 54 Autoveicoli
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
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g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
Art. 56 Rimorchi
1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53, I rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.
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2. I rimorchi si distinguono in:
...
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024