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ID 24054 | 31.05.2025
Decreto 22 aprile 2025 Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014.
(GU n.125 del 31.05.2025)
...
Art. 1.
1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 13, paragrafo 1, lettere d) , g) , h) , j) , l) , m) , n) e p) del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, non si applicano le disposizioni degli articoli da 6 a 9 del medesimo regolamento (CE) n. 561/2006 nonché dell’art. 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 165/2014, come recepiti dagli articoli 174 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai trasporti effettuati sul territorio nazionale impiegando:
a) veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all’art. 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale;
b) veicoli adibiti a scuola guida per l’ottenimento della patente di guida o dell’attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro;
c) veicoli impiegati nell’ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;
d) veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
e) veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie o la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all’alimentazione animale;
f) veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro o valori;
g) veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano;
h) veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio fino a 100 chilometri.
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024