
Blocco circolazione veicoli diesel Euro 5 dal 1° Ottobre 2026 Pianura Padana (salvo adozione PRQA con compensazioni) / Update 08.2026
ID 26838 | 05 agosto 2026 / Allegato
Il blocco della circolazione per i veicoli diesel Euro 5 in Italia è fissato a livello nazionale dal Decreto Infrastrutture (Decreto-Legge 12 settembre 2023 n. 121) a partire dal 1° ottobre 2026.
La misura si applica nei comuni con più di 100.000 abitanti situati nelle regioni del Bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna), con deroga se adottato PRQA con misure compensative.
Il Decreto-Legge 12 settembre 2023 n. 121 convertito con modifiche dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155, è la norma capostipite che ha bloccato lo stop immediato dei diesel Euro 5 nel Nord Italia. Il decreto è stato emanato d'urgenza per evitare il blocco automatico da settembre 2023.
Deroghe
La limitazione alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 alimentate diesel di categoria "Euro 5", diventa strutturale dal 1° Ottobre 2026, ma sono derogate le Regioni che hanno aggiornato i rispettivi piani di qualità dell'aria (PRQA), mediante l'adozione, nei predetti piani, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
Situazione per Regione
Lombardia: Conferma l'applicazione delle misure permanenti della Regione Lombardia. Il blocco per i diesel Euro 5 si applicherà dal 1° ottobre 2026 tutto l'anno nei comuni sopra i 100.000 abitanti (Milano, Brescia, Bergamo, Monza). Rimangono attive le deroghe specifiche e i sistemi di monitoraggio. (Delibera Giunta regionale n. 4843 del 28 luglio 2025) (BUR Lombardia n. 32 del 4 agosto 2025)
Emilia-Romagna: Prevede lo stop stagionale (dal 1° ottobre al 30 aprile) nei comuni capoluogo e sopra i 100.000 abitanti (come Bologna, Modena, Parma e Reggio Emilia). (Delibera Giunta regionale n. 2005 del 20 novembre 2023) (BUR Emilia-Romagna n. 34 del 6 febbraio 2024)
Piemonte: La regione ha scelto di cancellare il blocco strutturale per Torino e Novara, sostituendolo interamente con misure alternative contro lo smog (es. incentivi e potenziamento trasporti). (Delibera Giunta regionale 26 giugno 2026 n. 19 n. 2742) (BUR Piemonte n. 26 - SO n. 2 del 2 luglio 2026)
Veneto: Sulla scia del Piemonte, la Giunta ha appena approvato una delibera il 5 agosto 2026 per avviare l'iter di sospensione del blocco in Veneto dal 2026, proponendo soluzioni alternative come l'incentivo al Dual Fuel e lo smart working nei giorni di allerta PM10.
Decreto-Legge 12 settembre 2023 n. 121
Articolo 1 Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale
1. Al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/18 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/19, le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedono, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché di quanto previsto dal comma 2.
2. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, le regioni possono disporre la limitazione strutturale della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5", esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024.
Con il provvedimento con cui si dispone la limitazione della circolazione stradale, si indicano e si motivano le relative deroghe, fermo restando che le regioni escludono dalle limitazioni previste dal presente comma i veicoli ricadenti nelle categorie esplicitamente esentate dai divieti di circolazione di cui ai decreti adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
La limitazione di cui al primo periodo si applica in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2 .
Fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo, a decorrere dal 1° ottobre 2026, la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5" è inserita nei piani di qualità dell'aria delle Regioni di cui al comma 1, che adottano i relativi provvedimenti attuativi nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del presente comma.
Decorso il termine di cui al quarto periodo, le regioni possono prescindere dall'inserimento della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria 'Euro 5' nei piani di qualità dell'aria di cui al comma 1 mediante l'adozione, nei predetti piani, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Resta ferma la facoltà per le regioni di introdurre la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria 'Euro 5' prima del termine di cui al quarto periodo, mediante l'aggiornamento, ai sensi del comma 1, dei rispettivi piani di qualità dell'aria e la modifica dei relativi provvedimenti attuativi.
2-bis. Le regioni di cui al comma 1 possono esentare dalle limitazioni alla circolazione le autovetture e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria "Euro 3" monofuel o bifuel alimentati con i carburanti alternativi individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate modalità agevolate di accesso dei veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alle aree soggette alle limitazioni della circolazione di cui al comma 2 del presente articolo.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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