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Nuovo codice della strada - Art. 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell’anno 2020.
(GU Serie Generale n.20 del 25-01-2020)
L’art. 9, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato nuovo Codice della strada, stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli o animali, e le competizioni atletiche possono essere disputate, su strade ed aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate.
Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
Per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e di norme successivamente intervenute: dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalle regioni per le strade regionali; dalle province e dalle città metropolitane per le strade di rispettiva competenza; dai comuni per le strade comunali.
Pertanto, la presente circolare è principalmente rivolta agli enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, e cioè le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, ferma restando, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, l’attività di supporto svolta dalle prefetture.
Nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad enti diversi, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni rimane quella delineata dai richiamati articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e più precisamente le autorizzazioni sono di competenza: delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale; delle regioni per le competizioni motoristiche su strade regionali e per competizioni che interessano più province, città metropolitane e comuni; delle province e delle città metropolitane per le competizioni motoristiche su strade di rispettiva competenza e per competizioni che interessano più comuni; dei comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente comunali.
Per competizioni che interessano più regioni o più province, città metropolitane e comuni di regioni diverse, l’autorizzazione può essere rilasciata dalla regione in cui ha inizio la competizione.
In coerenza con quanto espresso dall’art. 9, comma 2, del nuovo Codice della strada, l’ente che autorizza acquisisce il nulla-osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara. [...]
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