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Regolamento delegato (UE) 2025/192

Regolamento delegato  UE  2025 192

Regolamento delegato (UE) 2025/192 

ID 23375 | 29.01.2025

Regolamento delegato (UE) 2025/192 della Commissione, del 9 settembre 2024, relativo alle procedure per l’accreditamento dei verificatori a norma del regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE

GU L 2025/192 del 29.1.2025

Entrata in vigore: 18.02.2025

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Articolo 1 Accreditamento dei verificatori

1. In assenza di disposizioni specifiche in materia di accreditamento dei verificatori nel presente regolamento o nel regolamento (UE) 2023/1805, si applicano le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008.

2. Per quanto riguarda i requisiti minimi per l’accreditamento e i requisiti per gli organismi di accreditamento, si applica la norma armonizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 relativa ai requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità.

Articolo 2 Ambito dell’accreditamento

L’ambito dell’accreditamento dei verificatori comprende le attività connesse alla valutazione dei piani di monitoraggio, alla verifica delle relazioni FuelEU e delle relazioni parziali FuelEU, alla verifica della conformità ai requisiti in materia di intensità dei gas a effetto serra mediante il calcolo dell’intensità dei gas a effetto serra dell’energia usata a bordo, del saldo di conformità e degli scali in porto non conformi, nonché al rilascio del documento di conformità FuelEU, come previsto dal regolamento (UE) 2023/1805.

Articolo 3 Obiettivi del processo di accreditamento

Durante il processo di accreditamento e la vigilanza annuale dei verificatori accreditati in conformità agli articoli da 6 a 11, gli organismi nazionali di accreditamento valutano se il verificatore e il relativo personale addetto alle attività di verifica:

a) dispongono delle competenze per valutare i piani di monitoraggio, verificare le relazioni FuelEU e le relazioni parziali FuelEU, verificare la conformità ai requisiti in materia di intensità dei gas a effetto serra mediante il calcolo dell’intensità dei gas a effetto serra dell’energia usata a bordo, del saldo di conformità e degli scali in porto non conformi, nonché rilasciare un documento di conformità FuelEU, come previsto dal regolamento (UE) 2023/1805;

b) applicano metodi di verifica completi ed efficaci in sede di valutazione dei piani di monitoraggio, di verifica delle relazioni FuelEU e delle relazioni parziali FuelEU, di verifica della conformità ai requisiti in materia di intensità dei gas a effetto serra mediante il calcolo dell’intensità dei gas a effetto serra dell’energia usata a bordo, del saldo di conformità e degli scali in porto non conformi, nonché di rilascio del documento di conformità FuelEU, come previsto dal regolamento (UE) 2023/1805;

c) soddisfano i requisiti per i verificatori di cui al capo IV del regolamento di esecuzione relativo alle attività di verifica FuelEU, compresi quelli in materia di imparzialità e indipendenza.

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