Decreto Legislativo 4 agosto 2008 n. 144
ID 16734 | Update del 28.06.2025
Decreto Legislativo 4 agosto 2008 n. 144
Attuazione della dire...
Il R.D. 29/09/1895, n° 636 “Approvazione del Regolamento sulla Sanità Marittima” prevede, all’articolo 28 del Capo IV, che “Nessuno può imbarcare come medico di bordo se non sia fornito dell’autorizzazione a viaggiare con tale qualifica”.
L’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 28 comma 2 del predetto R.D., “…è concessa dal Ministero della sanità ai medici i quali abbiano sostenuto con esito favorevole speciali esami di idoneità, che avranno luogo, oltre che in Roma, nei principali porti del territorio dello Stato, che saranno designati dallo stesso Ministero.” Inoltre, ai sensi del successivo articolo 29, “Per l’ammissione agli esami anzidetti, gli aspiranti alla autorizzazione per medico di bordo debbono presentare” tra l’altro, “il diploma di abilitazione all’esercizio delle medicina e chirurgia conseguito presso una università del territorio dello Stato….”
Coloro che sono in possesso di un titolo estero che consenta di esercitare nel paese del rilascio la professione medica, prima di poter ottenere l’autorizzazione per medico di bordo, devono ottenere il riconoscimento (1), da parte della competente autorità italiana (2), del predetto titolo conseguito all’estero e la successiva iscrizione all’albo. Coloro che sono in possesso di un titolo estero che consenta di esercitare nel paese del rilascio la professione infermieristica, devono ottenere il riconoscimento (1), da parte della competente autorità italiana (2), del predetto titolo conseguito all’estero e la successiva iscrizione all’albo.
1 L’Italia riconosce le qualifiche professionali estere applicando:
- alle qualifiche di provenienza UE il D.Lgs 9-11-2007 n.206 di attuazione della Direttiva comunitaria 2005/36/CE;
- alle qualifiche di provenienza non-UE, il DPR 394/99, Artt. 49-50, e il successivo DPR 334/04, con cui si estende ai titoli non-comunitari la possibilità del riconoscimento professionale attraverso misure compensative. 2 Per i medici e gli infermieri il Ministero della Salute - Direzione Generale Risorse Umane e Professioni Sanitarie - Ufficio IV & VII.
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