Slide background




Regolamento delegato (UE) 2020/474

ID 10489 | | Visite: 2298 | Trasporto marittimoPermalink: https://www.certifico.com/id/10489

Regolamento  2020 474

Regolamento delegato (UE) 2020/474 

Regolamento delegato (UE) 2020/474 della Commissione del 20 gennaio 2020 relativo alla banca dati europea degli scafi

GU L 100/12 del 01.04.2020

Entrata in vigore: 21.04.2020

______

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme sulla raccolta e il trattamento dei dati conservati nella banca dati europea degli scafi (EHDB) di cui all’articolo 19 della direttiva (UE) 2016/1629 e sull’accesso agli stessi, come pure le tipologie di accesso consentite e le istruzioni relative all’uso e al funzionamento della banca dati.

Articolo 2 Raccolta dei dati

Gli Stati membri inseriscono nell’EHDB i dati per l’identificazione di un’unità navale di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

Articolo 3 Pieno accesso ai dati nell’EHDB e loro trattamento

1. Le autorità competenti degli Stati membri, le parti contraenti della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e i paesi terzi incaricati di compiti connessi all’applicazione delle direttive (UE) 2016/1629 e 2005/44/CE accedono ai dati e ne eseguono il trattamento al fine di supportare l’attuazione di misure amministrative volte a mantenere la sicurezza e la facilità di navigazione e di garantire l’applicazione della direttiva (UE) 2016/1629.
2. Ogni Stato membro, parte contraente della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e paese terzo di cui al paragrafo 1 notifica alla Commissione le denominazioni e gli indirizzi delle autorità competenti di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri provvedono affinché sia garantita la coerenza tra i dati conservati nei registri di cui all’articolo 17 della direttiva (UE) 2016/1629 e i dati forniti nell’EHDB.
4. Il pieno accesso all’EHDB è concesso in conformità dell’allegato 3 del presente regolamento.

Articolo 4 Accesso in sola lettura all’EHDB

1. Per consentire l’attuazione di misure amministrative volte a garantire la navigazione interna e la gestione dell’infrastruttura, mantenere o far rispettare la sicurezza della navigazione e raccogliere i dati statistici, l’accesso in sola lettura all’EHDB può essere concesso ad autorità diverse da quelle di cui all’articolo 3, appartenenti agli Stati membri, alle parti contraenti della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e ai paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.
2. Ogni Stato membro, parte contraente della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno o paese terzo notifica alla Commissione le denominazioni e gli indirizzi degli organismi di cui al paragrafo 1 indicando i loro profili utilizzatore in conformità dell’allegato 2 del presente regolamento.
3. L’accesso in sola lettura all’EHDB è concesso in conformità dell’allegato 4 del presente regolamento.

Articolo 5 Punto di contatto unico per l’EHDB

1. Ogni Stato membro, parte contraente della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno o paese terzo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, designa un punto di contatto unico per la Commissione e gli altri Stati membri al fine di agevolare lo scambio di informazioni sulla convalida dell’accesso in conformità degli articoli 3 e 4. Le notifiche in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo 2, sono eseguite registrando le informazioni pertinenti nell’EHDB.
2. Il punto di contatto unico è scelto tra le autorità competenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.
3. Ogni Stato membro, parte contraente della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e paese terzo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento notifica alla Commissione le denominazioni e i recapiti del punto di contatto unico per l’EHDB.

Articolo 6 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato UE 2020 474.pdf)Regolamento delegato (UE) 2020/474
 
IT527 kB558

Tags: Trasporto marittimo

Articoli correlati

Ultimi inseriti Trasporto

Nov 02, 2024 67

Decreto 25 settembre 2024

Decreto 25 settembre 2024 ID 22851 | 02.11.2024 Decreto 25 settembre 2024 Disposizioni circa le modalita' di raccolta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle infrazioni di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 144/2008 rilevate dagli organi di polizia stradale di… Leggi tutto
Relazione annuale sicurezza ferrovie interconnesse   Anno 2023
Ott 30, 2024 68

Relazione annuale sicurezza ferrovie interconnesse - Anno 2023

Relazione annuale sulla sicurezza delle ferrovie interconnesse / ANSIFA Anno 2023 ID 22835 | 30.10.2025 / ANSFISA - In allegato La Relazione ha l’obiettivo ambizioso di fornire un quadro il più possibile preciso della salute del sistema ferroviario nazionale in termini di sicurezza, attraverso i… Leggi tutto
Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030
Ott 22, 2024 98

Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030

Piano Nazionale Sicurezza stradale 2030 e 2030 / PNSS 2030 ID 22779 | 22.10.2024 / In allegato Versione 19/09/2022 Il PNSS 2030 definisce le linee strategiche generali di intervento su governance della sicurezza, infrastrutture, veicoli e comportamenti, e linee specifiche per le categorie a maggior… Leggi tutto
Ott 11, 2024 174

Linee guida rilascio autorizzazioni sicurezza e certificati idoneità esercizio

Linee guida per il rilascio dei certificati di sicurezza unici / ANSFISA 2024 ID 22714 | 11.10.2024 / In allegato Il presente documento rappresenta il risultato di un percorso coordinato dall’ANSFISA che ha visto coinvolti gli operatori di settore e che, attraverso successive fasi (prima stesura,… Leggi tutto
Ott 11, 2024 114

Linee guida per il rilascio dei certificati di sicurezza unici

Linee guida per il rilascio dei certificati di sicurezza unici / ANSFISA 2024 ID 22713 | 11.10.2024 / In allegato Le linee guida in oggetto che entrano in vigore dalla data del protocollo della presente nota e che annullano e sostituiscono quanto indicato nella nota ANSFISA 0012816.28-06- 2019… Leggi tutto
Ott 06, 2024 248

Risoluzione MSC.479 (102)

Risoluzione MSC.479 (102) ID 22672 | 06.10.2024 Resolution MSC 479(102) (adopted on 11 november 2020) Revised guidelines for securing arrangements for the transport of road vehicles on Ro-Ro ships Collegati[box-note]Circolare MIT n. 26957 del 30 settembre 2024 Circolare n. 3777_MOT2 C del 31… Leggi tutto
Ott 06, 2024 220

Circolare n. 3777_MOT2 C del 31 Ottobre 2005

Circolare n. 3777_MOT2 C del 31 Ottobre 2005 ID 22671 | 06.10.2024 Oggetto: Rispondenza dei veicoli stradali al punto 5 della risoluzione IMO A.581 (14). Decreto del Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto del 13/01/2004 (G.U. n. 24 del 30.01.2004). Aggiornata da: Circolare MIT n.… Leggi tutto
Ott 03, 2024 218

Circolare MIT n. 26957 del 30 settembre 2024

Circolare MIT n. 26957 del 30 settembre 2024 / Fissaggio sui ponti delle navi dei veicoli stradali a bordo delle Navi Ro-Ro ID 22659 | 03.10.2024 / In allegato Circolare n. 3777_MOT2/C del 31.10.2005 - Fissaggio sui ponti delle navi dei veicoli stradali a bordo delle Navi Ro-Ro. Aggiornamento… Leggi tutto
Ott 02, 2024 251

Regolamento delegato (UE) 2024/2220

Regolamento delegato (UE) 2024/2220 ID 22650 | 02.10.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/2220 della Commissione, del 26 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle procedure di prova e i requisiti tecnici specifici… Leggi tutto
Set 14, 2024 372

Circolare MIT Prot. n. 19281 del 05 Luglio 2024

Circolare MIT Prot. n. 19281 del 05 Luglio 2024 ID 22554 | 14.09.2024 Circolare MIT Prot. n. 19281 del 05 Luglio 2024Nuovo listato per la prova di controllo delle cognizioni utile al conseguimento delle patenti di guida di categoria A1, A2, A, B1, B, B con codice 96, BE._______ Come ormai in più… Leggi tutto

Più letti Trasporto