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Decreto 6 aprile 2023

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Decreto 6 aprile 2023 

Specifica disciplina per l'individuazione dei progetti di rilevanza strategica nel settore navale rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilita' ambientale.

(GU n.211 del 09.09.2023)
________

Art. 1 Finalita'

1. Al fine di promuovere la competitivita' del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, con il presente decreto sono individuati i criteri per l'individuazione dei progetti di rilevanza strategica nel settore navale rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilita' ambientale.

Art. 2 Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'art. 3 del presente decreto le imprese la cui attivita' principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonche' di parte degli stessi.

2. Sono considerate in possesso del requisito di cui al comma 1 le imprese che nei due esercizi antecedenti la presentazione della domanda abbiano avuto un fatturato annuo di almeno il 50% per le grandi imprese o di almeno il 25% per le PMI da attivita' di costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonche' di parti degli stessi.

3. Le imprese di cui al comma 1 devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere una stabile organizzazione in Italia;
b) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese;
c) non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

Art. 3 Bandi

1. Con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sulla base di quanto previsto dal presente decreto, sono attivate le procedure a bando per la presentazione dei progetti e delle relative domande di finanziamento. A tal fine sono stabiliti criteri e modalita' di finanziamento dei progetti ammissibili, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 4 Criteri di individuazione dei progetti

1. Ai fini dell'individuazione dei progetti, limitatamente alle finalita' di cui all'art. 1, comma 712, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si terra' conto dei seguenti criteri:

a) qualita' tecnica e innovativita' tecnologica e digitale del progetto;
b) funzionalita' delle tecnologie/prodotti da sviluppare alle esigenze specifiche di sostenibilita' ambientale;
c) capacita' tecnica dell'impresa proponente;
d) fattibilita' tecnica del progetto;
e) sostenibilita' economico-finanziaria del progetto;
f) prossimita' del progetto all'industrializzazione e commercializzazione dei risultati;
g) qualora applicabile, grado di standardizzazione, intesa come utilizzo, durante lo sviluppo dei prodotti all'interno del progetto, di modelli di riferimento pubblicamente riconosciuti;
h) qualora applicabile, grado di modularita', intesa come idoneita' dei prodotti sviluppati all'interno del progetto a poter essere suddivisi in moduli di livello inferiore, indipendenti, in grado di svolgere specifiche funzioni;
i) qualora applicabile, grado di interoperabilita', intesa come idoneita' dei prodotti sviluppati all'interno del progetto a scambiare informazioni e interagire con altri prodotti, grazie alla presenza di interfacce standard;
j) qualora applicabile, grado di scalabilita', intesa come idoneita' dei prodotti sviluppati all'interno del progetto a rispondere ad esigenze di dimensioni variabili senza modificare significativamente i propri principi fondamentali.

2. I progetti saranno valutati nel merito da un'apposita Commissione composta da tre membri esperti nel settore navale di cui uno designato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, uno dal Ministero dell'universita' e della ricerca ed uno dal Ministero della difesa.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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