Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 18421 | 20.12.2022 / Sentenza in allegato
La marchiatura CE esenta dalla richiesta di autorizzazione al trasporto solo con riferimento agli articoli pirotecnici e non agli artifici oggetto del presente processo (d.lgs. 123 del 2015).
Ai sensi dell'art. 83 reg. esec. T.U.L.P.S., i prodotti esplodenti marchiati CE vengono classificati sulla base della loro tipologia, nelle categorie di cui all'art. 82 dello stesso regolamento: quindi, la marchiatura CE non muta la categoria dell'esplodente né indice sulla necessità dell'autorizzazione per il trasporto, come ribadito dall'ali. C del Regolamento per la quantità superiore a 25 chilogrammi.
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segue in allegato

Attuazione della direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione i...

MATTM Dicembre 2018
GU Serie Generale n.301 del 29-12-2018
Con decreto n. 408 del 17 dicembre 2018 ...

Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi.
(GU n. L 115 del 09/05/2003)
In v...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024