Slide background




Decreto M.I. 20 dicembre 2012: Regola Tecnica PI Impianti Protezione Attiva

ID 1624 | | Visite: 47423 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/1624

Decreto 20 12 2012

Decreto M. I. 20 dicembre 2012: Regola Tecnica PI Impianti Protezione Attiva

ID 1624 | Update 27.09.2021 / Testo coordinato al 27.09.2021

Decreto del M.I. 20 dicembre 2012, recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi".

Definizioni
Il presente decreto disciplina la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio, così come definiti nella regola tecnica di cui all'articolo 5 e di seguito denominati "impianti", installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2.

Campo di applicazione
Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di cui all'articolo 1 di nuova costruzione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale, così come definita nella regola tecnica di cui all'articolo 5.

Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

(G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013)

Update 27.09.2021
Testo coordinato DM 20/12/2012 a seguito della pubblicazione in GU del Decreto 1 settembre 2021 Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.230 del 25.09.2021) Entrata in vigore: 25.09.2022

Stato normativo alla data del DM 20 dicembre 2012

Diverse nome di prevenzione incendi, relative ad attività specifiche, riportano le caratteristiche degli impianti di protezione attiva antincendio (idranti, sprinkler, rivelatori di fumo, EFC, ecc) da adottarsi per le nuove attività. Per alcune di esse, le più datate, le caratteristiche previste non fanno riferimento a norme considerabili a regola d’arte.

Il DM 20 dicembre 2012 riporta, per le norme specifiche antincendio relative ad attività soggette a controllo, le misure a regola d’arte debbano rispettare gli impianti idrici antincendio.

Tale aspetto non è stato previsto come modifica ai decreti per cui, la lettura del solo decreto potrebbe comportare una errata progettazione di tali impianti.

Le attività per quali il decreto determina la norma e le caratteristiche degli impianti idrici antincendio sono:

1. per le reti idranti:
- scuole (DM 26.8.1992)
- edifici civile abitazione (DM 16.5.1987 n. 246)
- autorimesse (DM 1.2.1986)
- strutture sanitarie (DM 18.9.2002)
- uffici (DM 22.2.2006)
- locali di pubblico spettacolo (DM 19.8.1996)
- impianti sportivi (DM 18.3.1996)
- attività ricettive (DM 9.4.1994)

2. per gli impianti sprinkler:
- autorimesse (DM 1.2.1986)
- attività ricettive (DM 9.4.1994)
- strutture sanitarie (DM 18.9.2002)
- uffici (DM 22.2.2006)
- locali di pubblico spettacolo (DM 19.8.1996)
- impianti sportivi (DM 18.3.1996)
- scuole (DM 26.8.1992)

Il decreto determina, all’art. 2, anche le attività che non rientrano nel campo di applicazione dello stesso e per i quali devono essere adottate le caratteristiche degli impianti riportati nei singoli decreti specifici antincendio.

Con la pubblicazione del DM 01/09/2021 si è completato l’aspetto relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio.

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato DM 20 dicembre 2012 Coordinato VVF 2021.pdf
VVF 2021
785 kB 154
DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (DM 20 dicembre 2012 Coordinato VVF 2019.pdf)DM 20 dicembre 2012 Coordinato VVF 2019
VVF 2019
IT300 kB1659
Scarica questo file (DM 20 Dicembre 2012.pdf)DM 20 Dicembre 2012
Regola Tecnica PI Impianti Protezione attiva
IT274 kB5669

Tags: Prevenzione Incendi Abbonati Prevenzione Incendi

Ultimi archiviati Sicurezza

Rapporto annuale ispettorato nazionale del lavoro 2024
Apr 01, 2025 131

Rapporto annuale ispettorato nazionale del lavoro 2024

Rapporto annuale ispettorato nazionale del lavoro 2024 ID 23724 | INL, 31 Marzo 2025 INL (COMPRESI CC), INPS, E INAIL – CONSISTENZA DEL PERSONALE ISPETTIVO Il numero di ispettori in forza al 31 dicembre 2024 è pari a 4.585 unità di cui: - 3.160 ispettori civili dell’INL, dei quali 831 tecnici; -… Leggi tutto
Mar 25, 2025 355

Decreto 23 dicembre 2024

Decreto 23 dicembre 2024 ID 23687 | 25.03.2025 Decreto 23 dicembre 2024 Modifica-integrazione della composizione del tavolo operativo per la lotta al caporalato in agricoltura. (GU n.70 del 25.03.2025) ... Art. 1. Modifiche al decreto 4 luglio 2019 1. A parziale integrazione di quanto stabilito con… Leggi tutto
Mar 25, 2025 520

Decreto ministeriale n. 36 del 21 marzo 2025

Decreto ministeriale n. 36 del 21 marzo 2025 ID 23686 | 25.03.2025 / In allegato Decreto ministeriale n. 36 del 21 marzo 2025 - Nomina in seno alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro Articolo 1 1. Il dott. Sergio Iavicoli è nominato, in seno alla Commissione… Leggi tutto
Mar 25, 2025 451

Decreto ministeriale n. 37 del 21 marzo 2025

Decreto ministeriale n. 37 del 21 marzo 2025 ID 23684 | 25.03.2025 / In allegato Decreto ministeriale n. 37 del 21 marzo 2025 - Aggiornamento della composizione della Commissione esperti di radioprotezione di cui al DM 09 agosto 2022 ... Articolo unico (Aggiornamento della composizione della… Leggi tutto

Più letti Sicurezza