Ordinanza Regione Emilia-Romagna n. 101 del 26 luglio 2024 / Rischio calore solare lavoro
ID 24209 | 02.07.2025
Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica - misure di prevenzione per attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico nonché nei cantieri edili e affini all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole ...
- nei cantieri, in agricoltura e nel florovivaismo, di disporre, fino al 31 agosto 2024, salvo successivi provvedimenti, il divieto lavorativo su tutto il territorio emiliano romagnolo tra le 12.30 e le 16.00, nei giorni in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita- fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attivitaà fisica intensa” ore 12.00, segnali un livello di rischio “ALTO”, fatto salvo l’obbligo, da parte dei datori di lavoro, dell’adozione di ogni misura organizzativa idonea e necessaria a salvaguardare i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali; Dato atto che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n.833, per l’adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;
ORDINA
per i motivi richiamati in premessa a decorrere dal 29 luglio 2024 e fino al 31 agosto 2024, salvo successivi provvedimenti, con riferimento al territorio regionale dell’Emilia-Romagna:
1. e fatto divieto di lavoro nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12.00, segnala un livello di rischio “ALTO”;
2. fermo quanto sopra, con riferimento alle attività svolte dai concessionari di pubblico servizio o connesse a ragioni di pubblica utilità e pronto intervento, i datori di lavoro adottano idonee misure organizzative finalizzate a salvaguardare le prestazioni dei servizi pubblici essenziali;
3. 3. la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporterà le sanzioni come per legge (art. 650 c.p.) se il fatto non costituisce più grave reato. ... segue allegato