~ 2000 / 2026 ~
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ID 20564 | 12.10.2023
Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)
1. All’articolo 1 del decreto direttoriale n. 70 dell’8 giugno 2023, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Sono iscritte al medesimo n. 11 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici anche le sedi operative della “Rete paritetica” di cui all’allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto”.
Articolo 2 (Obblighi successivi all’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)
1. All’articolo 2 del decreto direttoriale n. 70 dell’8 giugno 2023 i commi 1 e 2 sono così modificati: “1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, il “Formedil - Ente unico formazione e sicurezza” è tenuto a comunicare, per l’intera “Rete paritetica”, ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 171 del 2022 e la conseguente cancellazione dal Repertorio.
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, il “Formedil - Ente unico formazione e sicurezza” deve inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio dell’intera “Rete paritetica”.
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Fonte: MLPS
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