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D.L. n. 149/2020: Modifiche inerenti il D.Lgs. 81/2008 Agenti biologici

D L  n  149 2020 Modifiche inerenti il D Lgs  81 2008 Agenti biologici

D.L. n. 149/2020: (Ristori bis) Modifiche inerenti il D.Lgs. 81/2008 Agenti biologici

ID 12014 | 07.01.2021 / In Allegato il testo del D.L. n. 149/2020 d'interesse / In aggiornamento
_______

Decreto-Legge 9 novembre 2020 n. 149

Art. 17. Modifica decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

1. Gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

ALLEGATO XLVII INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO

Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell’agente biologico in questione.
Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di  principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.
...
ALLEGATO XLVIII CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Agenti biologici del gruppo 1 Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

...
segue in allegato la parte del Decreto-Legge 9 novembre 2020 n. 149 (Art. 17) che modificata il Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

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