~ 2000 / 2026 ~
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ID 20653 | 24.10.2023
La sentenza (n. 1576/2009) del Consiglio di stato ha rigettato il ricorso dell’INAIL contro il Tar in merito alla Circolare INAIL n. 71 del 17 dicembre 2003.
Secondo il Consiglio di Stato, infatti, le patologie oggetto della Circolare INAIL n. 71 del 17 dicembre 2003 non possono essere considerate come malattie professionali.
A suo giudizio, infatti, – dopo l’introduzione del sistema misto da parte della sentenza 179/88 della Corte Costituzionale (che rende indennizzabili, da parte dell’INAIL, oltre alle malattie professionali tabellate, anche tutte quelle causate o concausate dall’attività lavorativa del soggetto colpito dalla malattia stessa) – possono essere comunque riconosciute come “non tabellate” solo quelle patologie causate dal rischio specifico delle lavorazioni indicate negli articoli 1 e 4 del decreto n. 1124 del 30 giugno 1965 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
La sentenza del Consiglio di Stato, dunque, sembrerebbe “annullare” anche il già citato decreto ministeriale, avendo una valenza non limitata solo alle malattie riconducibili alle condizioni organizzative e ambientali del lavoro (oggetto della circolare INAIL) ma a tutte malattie “non tabellate”.
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