Il lavoro al videoterminale

Il lavoro al videoterminale
L'utilizzo del videoterminale, soprattutto se prolungato, puo provocare qualche disturbo, essenzialmente per l'apparato muscolo-scheletrico e per la vista, o problemi di aff...

ID 15015 | 25.11.2021 / In allegato testo sentenza
Con la sentenza n. 32234 del 26 agosto 2021, la Cassazione penale afferma che, anche a seguito dell’entrata in vigore del c.d. Jobs Act costituisce reato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
La Cassazione rileva che anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 4 e 38 della L. 300 del 1970, costituisce reato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Secondo i Giudici di legittimità, infatti, la normativa vigente - rimodulata da ultimo dall'art. 23 del D.Lgs. 151/2015 - letta in combinato disposto con i precetti contenuti nel c.d. codice della privacy (D.Lgs. 196/2003), ha mantenuto integra la disciplina sanzionatoria per la violazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
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