~ 2000 / 2026 ~
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ID 20673 | 28.10.2023
La formazione obbligatoria può avvenire anche al di fuori del normale orario di lavoro, salvo il diritto del dipendente a vedersi riconosciuta l’applicazione delle maggiorazioni retributive prescritte per lo straordinario.
La Corte di Cassazione civile, con sentenza n. 20259 del 14 luglio 2023, ha infatti affermato che il datore di lavoro ha il diritto di richiedere ai lavoratori di seguire corsi di formazione, anche in orario di lavoro supplementare. Il lavoratore, infatti, ha l’obbligo di collaborare con il datore di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, e questo include anche la partecipazione a corsi di formazione che possono migliorare le proprie competenze e conoscenze.
Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facolta’ di richiedere, entro i limiti dell’orario normale di lavoro di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l’orario concordato fra le parti ai sensi dell’articolo 5, comma 2.
ID 14195 | 02.08.2021
Convenzione ILO C79 Lavoro notturno degli adolescenti (lavori non industriali), 1946.
Montreal, 19 settembre 1946
The General Conference of ...

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE
VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624 di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa all...

Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'Ente Nazionale di Propaganda per la Prevenzione Infortuni (E.N.P.I.).
(GU n.42 del 20-2-1939)
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Art. 1.
E conce...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024