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Con sentenza del 19 dicembre 2013 il giudice monocratico del Tribunale di Milano affermava la penale responsabilità di F.S. in ordine al reato di cui agli artt. 113 e 590 II e III comma c.p. (in relazione agli artt 711 comma e 97, I comma D.L.vo 81/2008), perché "in cooperazione colposa con R.M. (giudicato con separato procedimento), rappresentante legale dell'impresa R.M. Costruzioni s.r.l. con sede in Desio, affidataria dei lavori di costruzione di una villa indipendente sita in Lainate (MI), viale Marche 20 e datore di lavoro di fatto dell'infortunato, e F.S., quale capocantiere, cagionavano lesioni gravi per colpa, in particolare il R.M., anche in violazione di specifiche norme antinfortunistiche, al cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale A.S.A.A..
Era accaduto, infatti, che il predetto operaio, assunto in nero una settimana prima dell'infortunio dalla R.M. Costruzioni s. r. l. con le mansioni di manovale per lo svolgimento di lavori di edilizia, mentre tagliava nel cantiere sopraccitato, su ordine del capocantiere F.S., un pezzo di legno con la sega circolare messagli a disposizione, nonostante avesse la cuffia bloccata, rimaneva incastrato con il guanto tra la lama e il legno, così subendo un grave schiacciamento della mano sinistra.
ID 13570 | 18 Maggio 2021
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