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Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone ricorre per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata il 5/06/2013 dal medesimo Tribunale, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna emesso nei confronti di P.M. per il reato di cui all'art. 590 c.p., commi 2 e 3, e art. 583 c.p., comma 1, n. 1, così descritto nel capo d'imputazione: P.M., nella sua qualità di legale rappresentante, responsabile del servizio sicurezza sul lavoro della P. s.n.c, per negligenza, imprudenza ed imperizia, nonchè violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare violazione dell'art. 2087 c.c. e del D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 , art. 28, comma 2, lett. d) in nesso di causa con l'evento infortunistico, non aveva individuato nel Documento di valutazione dei rischi, nel caso specifico del rischio di ribaltamento di un carico, le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonchè i ruoli dell'organizzazione aziendale che vi dovevano provvedere, così per colpa cagionando alla lavoratrice V.M.G. lesioni dalle quali era derivata una inabilità temporanea di 91 giorni. In particolare V.M. G., mentre il collega M.S. stava eseguendo, tramite l'ausilio di un carrello elevatore, manovra di spostamento di un pallet prelevandolo da una pila per spostarlo altrove, avvertita da un altro collega di prestare attenzione al movimento del carrello, si era spostata e nel fare ciò si era trovata dinanzi il carico del carrello che, rovesciandosi, le era franato sulla gamba sinistra.

ID 17630 | 18.09.2022 / Documento in allegato
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