~ 2000 / 2026 ~
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"La posizione di garanzia grava anche su colui che, non essendone formalmente investito, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati, sicché l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale (Sez. 4, n. 18090 del 12/01/2017 - dep. 10/04/2017, Amadessi e altro, Rv. 269803)."
ID 14458 | 04.09.2021
Convenzione ILO C132 Congedi pagati (riveduta), 1970.
Ginevra, 03 giugno 1970
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del ...

ID 15165 | Update 21.03.2022
Facendo propria la strategia UE, al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la Ssc ha intrapre...

CNI 27/09/2017
La linea guida per il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) è il frutto di un lungo lavoro d...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024