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1. La Corte di appello di Trento il 27 gennaio 2016, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto del 24 luglio 2014, ha concesso a M.Z. il beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta; con conferma nel resto.
All'imputato, socio ed amministratore della "Ristorante pizzeria alla Torre s.n.c." e datore di lavoro dell'aiuto-cuoca K.A., si addebita il reato di lesioni colpose gravi in danno della dipendente, che, procedendo alla pulizia dell'affettatrice, spenta ma con la presa elettrica collegata, aveva avuto un dito della mano amputata per un improvviso avvio dell'apparecchio in conseguenza dell'Inavvertito schiacciamento del pulsante di avvio; il 20 luglio 2011.
2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore, che si affida a tre motivi con i quali evidenza promiscuamente violazioni di legge e difetto motivazionale.
2.1. Con il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione delle norme sulla formazione del dipendente (artt. 16, 37 e 73 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81) e contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione.
Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi.
(GU n.27 del 03.02.1942)
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Aggiornamenti all'atto
08/11/1946
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